Art. 80. 
                          Misure igieniche 
  1. In tutte le attivita' nelle quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che: 
    a)  i  lavoratori  dispongano  dei  servizi   sanitari   adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 
    b) i lavoratori abbiano  in  dotazione  indumenti  protettivi  od
altri indumenti idonei, da riporre  in  posti  separati  dagli  abiti
civili; 
    c) i dispositivi di  protezione  individuale  siano  controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a
far riparare o sostituire quelli difettosi  prima  dell'utilizzazione
successiva; 
    d) gli indumenti  di  lavoro  e  protettivi  che  possono  essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti  quando  il  lavoratore
lascia la  zona  di  lavoro,  conservati  separatamente  dagli  altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 
  2. E' vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro
in cui c'e' rischio di esposizione.