Art. 81. 
     Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie 
  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede di valutazione dei rischi, presta  particolare  attenzione  alla
possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti  o
degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta. 
  2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure  che  consentono
di  manipolare,  decontaminare  ed   eliminare   senza   rischi   per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati. 
  3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od  animali  che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo
3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.