Art. 82. 
         Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 
  1. Fatto salvo quanto specificatamente  previsto  all'allegato  XI,
punto 6, nei laboratori comportanti l'uso  di  agenti  biologici  dei
gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici  o  diagnostici,  e  nei
locali  destinati   ad   animali   da   laboratorio   deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure
di contenimento in conformita' all'allegato XII. 
  2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti  biologici  sia
eseguito: 
    a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello  di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; 
    b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al  terzo  livello  di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; 
    c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto  livello  di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. 
  3. Nei laboratori comportanti  l'uso  di  materiali  con  possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e  nei  locali
destinati ad animali da  esperimento,  possibili  portatori  di  tali
agenti, il datore di lavoro adotta  misure  corrispondenti  almeno  a
quelle del secondo livello di contenimento. 
  4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui  si  fa  uso  di  agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere  un
rischio grave per la salute  dei  lavoratori,  il  datore  di  lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle  del  terzo  livello  di
contenimento. 
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
sanita', sentito l'Istituto superiore di  sanita',  puo'  individuare
misure di contenimento piu' elevate.