Art. 83. 
            Misure specifiche per i processi industriali 
  1. Fatto salvo quanto specificatamente  previsto  all'allegato  XI,
punto  6,  nei  processi  industriali  comportanti  l'uso  di  agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il  datore  di  lavoro  adotta  misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo
anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 
  2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo' far sorgere un rischio grave per la salute  dei  lavoratori,  il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti  almeno  a  quelle  del
terzo livello di contenimento.