Art. 83.
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI,
punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo
anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso
puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.