Art. 84. 
                         Misure di emergenza 
  1. Se si verificano incidenti che possono provocare la  dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4,
i lavoratori devono abbandonare immediatamente la  zona  interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 
  2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo di vigilanza
territorialmente   competente,   nonche'   i   lavoratori    ed    il
rappresentante per la sicurezza,  dell'evento,  delle  cause  che  lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha  gia'
adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 
  3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro  o  al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio  o  incidente  relativo
all'uso di agenti biologici.