Art. 85. 
                      Informazioni e formazione 
  1. Nelle attivita' per le quali la valutazione di cui  all'art.  78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il  datore  di  lavoro
fornisce ai lavoratori,  sulla  base  delle  conoscenze  disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
    a)  i  rischi  per  la  salute  dovuti  agli   agenti   biologici
utilizzati; 
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 
    c) le misure igieniche da osservare; 
    d) la funzione degli indumenti  di  lavoro  e  protettivi  e  dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
    e) le  procedure  da  seguire  per  la  manipolazione  di  agenti
biologici del gruppo 4; 
    f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e  le  misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 
  2. Il datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori  una  formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
  3. L'informazione e la formazione di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
fornite prima che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle  attivita'  in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e  comunque
ogni  qualvolta  si  verificano  nelle  lavorazioni  cambiamenti  che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
  4. Nel luogo di lavoro  sono  apposti  in  posizione  ben  visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da  seguire  in  caso  di
infortunio od incidente.