Art. 101.
Trasferimento delle strade non comprese
nella rete autostradale e stradale nazionale
1. Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai
sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete
autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98,
comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni,
ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione
delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle
regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione
dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie,
delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla
esposizione della pubblicita' lungo o in vista delle strade
trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di
coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Note all'art. 101:
- Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile:
"Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e
fanno parte del demanio pubblico il lido del mare la
spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia,
le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico
a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei,
delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico".
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si
veda nota all'art. 3; per il testo dell'art. 8 si veda nota
all'art. 4.