Art. 97.
Funzioni soppresse
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n.
531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di
cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorita' di intervento
nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge
n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori,
l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi,
previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi
autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in
concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui
all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma
ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi
nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3
ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in societa' per azioni con sede in Italia
aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la
temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite
del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28
dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato
non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma
primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del
compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui
all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle
autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio
1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere
tecnicoeconomico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e
sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza
sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori
eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59
del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni
contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 3 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo
1968, n. 382.
Nota all'art. 97:
- La legge 12 agosto 1982, n. 531, recante "Piano
decennale per la viabilita' di grande comunicazione e
misure di riassetto del settore autostradale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1982, n. 223.
Si trascrivono gli artt. 1, 2, 4, 6, 14 e 15:
"Art. 1. - Il sistema viario di grande comunicazione e'
composto:
a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi
autostradali;
b) dalle strade che congiungono la rete viaria
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, da
quelle che costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale, ivi comprese quelle della Sicilia e Sardegna;
c) dai principali collegamenti interregionali e dalle
strade di collegamento con i porti di prima categoria e gli
aeroporti di particolare importanza.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS,
sentite le regioni interessate ed il consiglio di
amministrazione dell'ANAS, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge presenta alle
Camere, per acquisire il parere delle competenti
commissioni permanenti, uno schema di decreto di
classificazione delle infrastrutture viarie di grande
comunicazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, il
Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta,
con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, la
classificazione di cui al precedente comma".
"Art. 2. - Al fine di consentire la programmazione degli
interventi nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente
dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di
amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della
viabilita' di grande comunicazione, tenendo conto del
decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo
comma del precedente art. 1.
Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi
e le relative scale di priorita', anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 11 della legge 28 aprile
1971, n. 287, e all'art. 18-bis del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base
dei seguenti criteri generali:
1) completamento ed ammodernamento di itinerari di
grande comunicazione;
2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a
servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali,
interportuali ed intermodali;
3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono
sufficiente viabilita' o mezzi di trasporto alternativo.
Una quota non inferiore al 40 per cento del piano e'
destinata alla viabilita' dei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Al piano decennale cosi' elaborato devono essere
garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano
stesso e' sottoposto, prima della presentazione alle
Camere, al parere del CIPE.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il piano decennale e' presentato alle Camere per
acquisire il parere delle competenti commissioni
permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene
conto degli interventi in corso nella viabilita' ANAS non
inclusa nel sistema viario previsto dagli artt. 1 e 2 della
presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si
trasmettono le relative previsioni per il triennio
successivo alla data di inizio del piano.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS,
ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti
commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano
decennale.
Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero
necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente
dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo
la procedura prevista al comma precedente.
Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorita'
sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in
sede di presentazione del bilancio di previsione
dell'ANAS".
"Art. 4. - Per gli anni finanziari 1982-87 e' stanziata
la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per essere assegnate all'ANAS. Con tali
fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalita' di cui
al precedente art. 2, l'ANAS, deve provvedere con priorita'
alla realizzazione delle seguenti opere:
a) completamento del tratto Grosseto-Livorno della
strada statale Aurelia, per un importo di lire 100
miliardi;
b) completamento e miglioramento dei servizi di
sicurezza dell'itinerario E7 Orte-Cesena, per un importo di
lire 100 miliardi;
c) completamento dell'itinerario autostradale
Roma-L'Aquila-Teramo, per un importo di lire 100 miliardi.
In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2,
il piano stralcio di cui al presente articolo, con
osservanza di quanto previsto al terzo comma del medesimo
art. 2, viene presentato alle Camere, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmesso
alle competenti commissioni permanenti per il relativo
parere. In detto piano stralcio il Ministro tiene conto in
modo prioritario dell'integrazione necessaria per i lavori
sulla strada statale Aurelia.
Per il completamento dell'itinerario autostradale
Roma-L'Aquila-Teramo, il direttore generale dell'ANAS si
avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria,
costituita, in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge
10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e
utilizza, fino alla completa ultimazione dei lavori
autostradali, il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del
decreto stesso, la cui definitiva destinazione sara'
esaminata, in sede di convenzione, al momento
dell'affidamento della gestione di detta autostrada.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
per il 1982 di lire 50 miliardi si provvede con
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio finanziario.
Con legge finanziaria si provvede alla modulazione della
spesa per i successivi anni finanziari".
"Art. 6. - Per l'attuazione degli impegni assunti con la
convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1973 tra la
Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al
traforo del Fre'jus e ratificata in data 8 marzo 1973,
giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878,
l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra
Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi
necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione
del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A
tali fini l'ANAS e' autorizzata:
a) a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il
collegamento di quelli gia' in costruzione tra Bardonecchia
e Rivoli, affidando, mediante apposita convenzione, i
lavori stessi alla Societa' italiana per il traforo
autostradale del Fre'jus (SITAF) nella misura non inferiore
al 40 per cento del relativo costo;
b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF,
sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del
capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento
del capitale stesso, anche in deroga all'art. 2441 del
codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10
miliardi;
c) ad erogare a titolo di contributo a carico dello
Stato alla predetta societa' e subordinatamente
all'assunzione delle partecipazioni di cui alla precedente
lettera b), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di
40 miliardi di lire a parziale copertura degli oneri
suppletivi risultanti dal piano finanziario aggiornato per
la realizzazione del traforo;
d) a promuovere iniziative volte a reperire fondi atti
ad assicurare nella fase gestionale il miglior livello di
servizio della infrastruttura, ivi compreso l'eventuale
affidamento in concessione dell'esercizio e l'applicazione
di relative particolari tariffe di pedaggio.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, l'ANAS e autorizzata a contrarre mutui,
anche obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la
Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto
di 450 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui
di cui sopra sono poste, a partire dall'esercizio
finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato.
Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le
norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 41,
legge 21 dicembre 1978, n. 843".
"Art. 14. - Fermo restando quanto disposto dai precedenti
articoli della presente legge, la sospensione della
costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e
trafori, disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve
intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con
esclusione degli eventuali successivi interventi di
adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie
aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia
richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico
o al mantenimento del livello di servizio.
L'ANAS dovra' promuovere entro il 1983 le iniziative atte
a conseguire al piu' presto l'unificazione degli attuali
sistemi di esazione dei pedaggi, da parte delle societa'
concessionarie interessate, allo scopo di assicurare, nel
quadro di una organica e funzionale gestione della intera
rete autostradale, la interconnessione diretta tra le
diverse autostrade e tratti autostradali, con la
conseguente eliminazione di barriere intermedie, per un
costante adeguato miglioramento del servizio reso alla
utenza".
"Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore
autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti
aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento
del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le
ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23
luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e
integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale
intervento e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per
le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi
1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte
inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80
miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge
23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS per l'anno
finanziario 1982 una somma di pari importo.
All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione
del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;
b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione
del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per
l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;
c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita'
esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero
denominato conto speciale per il ripianamento degli
squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art.
1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n.
51, e successive modificazioni e integrazioni.
Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
sara' stipulato con ciascun ente concessionario di
autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per
l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada
Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto
aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli
adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente
legge, nonche' la regolamentazione di tutti i rapporti
connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di
autostrade contigue, da porre in essere mediante
accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi
compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di
quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti
delle opere previste dalle concessioni originarie.
I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art.
5, legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei
concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa'
effettuati ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote
annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla
gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare
al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario
a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione
delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di
cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di
Napoli S.p.a. e alla societa' Autostrade meridionali
S.p.a.:
a) (Abrogata);
b) fino all'emanazione della legge di riordino del
settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio
un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli,
le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25
quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a
chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata
o superiori a due assi.
I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale
eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a
quelle previste in convenzione, nonche' dai sovrapprezzi di
cui al comma precedente, devono essere versati sul conto
corrente infruttifero denominato conto speciale per il
ripianamento degli squilibri economici degli enti
autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni
ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di
cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di
garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane
secondo modalita' che saranno stabilite con apposito
decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso
impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e
delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie
autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente
legge e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre
1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
32.
Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della
presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione
e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio.
Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare
alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di
pedaggio di ciascuna concessionaria.
In vista dell'emanazione della legge di riordino del
settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici -
Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro
presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e
sulla situazione economica e finanziaria del settore
autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune
societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544,
insufficienti coperture dell'indebitamento in essere,
forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
delle relative concessioni ad una o piu' societa' di
gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il
loro accorpamento con societa' concessionarie gia'
operanti.
Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini
previsti e fino a quando non saranno definiti i
provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo
necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in
favore delle societa' sopra indicate".
- L'art. 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966
(Partecipazione dell'ANAS a societa aventi per fine lo
studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie
in territorio estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 gennaio 1983, n. 6, e' il seguente:
"Art. 4. - Per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 1, l'ANAS puo' avvalersi di consulenti tecnici
esterni di idonea e provata capacita', specializzati nello
studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di
infrastrutture stradali e autostradali.
L'ANAS pua' altresi' partecipare a societa' per azioni
con sede in Italia, aventi per fine lo studio. la
progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di
autostrade in territorio estero.
La partecipazione e' di volta in volta autorizzata, nel
limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio
estero, considerando le esigenze di partecipazione in
relazione al conseguimento degli obiettivi specifici e
definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 1 e di
quelli dell'Azienda".
- L'art. 8 della legge n. 385 del 1968 recante:
"Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n.
729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e
autostradali" (Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96),
e' il seguente:
"Art. 8. - I contributi trentennali a carico dello Stato,
iscritti nello stato di previsione della spesa dell'ANAS ai
sensi dell'art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
che, successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, non risultino ancora corrisposti alla societa'
concessionaria, saranno liquidati alla societa' stessa alle
seguenti date:
a) entro il 30 giugno 1968, il contributo stanziato sino
a tutto il 31 dicembre 1967;
b) al 30 giugno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, il
contributo stanziato nell'anno stesso.
La corresponsione dei contributi e' subordinata alla
condizione che la societa' non sia incorsa in uno dei casi
di decadenza previsti dalla convenzione ed ha luogo in
misura rapportata al costo delle opere effettivamente
eseguite alle date anzidette, qualora, per giustificati
motivi, non risultino osservati, a tali date, i tempi di
esecuzione stabiliti nella convenzione stessa".
- La legge 7 febbraio 1961, n. 59, recante "Riordinamento
strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1961, n. 59. Il testo
degli articoli 2 e 24 e' il seguente:
"Art. 2. - All'ANAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) gestire le strade e le autostrade statali e
provvedere alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed
autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi
attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed
autostrade, sia direttamente che in concessione, nonche'
realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento
della rete delle strade, delle autostrade statali e della
relativa segnaletica;
c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento
e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade ed autostrade statali;
e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei
regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
strade e delle autostrade statali, adottare i provveddnenti
ritenuti necessari a tal fine;
f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade
statali e delle autostrade;
g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni
statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente
alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e
della circolazione;
h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere
tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio
precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati
dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla
precedente lettera g)".
"Art. 24. - Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente
dell'ANAS, ove ricorrano particolari esigenze di servizio,
e' autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per
la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di
lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo
che si eseguano sia a cura diretta dell'ANAS, sia in
concessione.
L'eventuale istituzione di tali uffici e' disposta con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente
dell'ANAS, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'ANAS, e per un tempo non superiore alla durata dei
lavori ai quali ciascun ufficio dovra' essere proposto.
Gli stessi uffici speciali non possono comunque
funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un
terzo del complessivo numero dei compartimenti della
viabilita e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla
presente legge e non possono comportare alcun aumento dei
ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade".
- L'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante
"Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali"
(Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1961, n. 200), e' il
seguente:
"Art. 3. - Gli enti che abbiano ottenuto la concessione
di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della
presente legge possono contrarre mutui della durata massima
di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di
pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con
le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di
prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le
sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e
di impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo
1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli
istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono
autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle
loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le
loro operazioni ordinarie.
I concessionari suddetti, anche in deroga all'art. 2410
del codice civile, sono autorizzati ad emettere
obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore
alla durata della concessione. L'emissione e' subordinata
all'approvazione del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione
presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli
istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b),
d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche
in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le
obbligazioni stesse.
I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei
precedenti commi da consorzi o da societa' per azioni, a
prevalente capitale pubblico, concessionari per la
costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti
locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di
raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo
Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi fino all'intero importo dell'investimento
complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal
piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo
statale calcolato al tasso previsto del piano finanziario
medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato,
si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile
1954, n. 144.
I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti
sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui
all'art. 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n.
225.
La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del
creditore o del rappresentante comune degli
obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo
sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti
dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora
il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli
obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei
diritti che questi avevano nei confronti del debitore.
Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma,
potranno altresi' previa autorizzazione con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per
il tramite degli istituti di cui al primo comma del
presente articolo. Nei limiti del 50 per cento
dell'investimento complessivo risultante dal piano
finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti
concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per
quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi mediante decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS.
Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si
applicano le disposizioni previste dal primo comma del
successivo art. 8, anche per quanto concerne gli interessi
derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente
articolo.
Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale
delle societa' concessionarie o della maggioranza delle
societa' facenti parte dei consorzi di cui al precedente
comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi
terzo e settimo".
- La legge n. 382 del 1968 recante "Norme per agevolare
il finanziamento degli enti concessionari della costruzione
e dell'esercizio di autostrade" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96. Per il testo
dell'art. 1 si veda il comma 3 dell'art. 3 della legge n.
729 del 1961 alla nota precedente.