Art. 98.
Funzioni mantenute allo Stato
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita'
prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In
caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si
provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei
Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade
e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio
di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle
relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze
e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di
pianificazione pluriennale della viabilita' e di programmazione per
la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale
d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali
interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate,
sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza
unificata.
Nota all'art. 98:
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114. Il testo degli
articoli 1, 5 e 6 e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e'
regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto
delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al
principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi di una razionale gestione della mobilita', della
protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito
delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione
pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi
di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".
"Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in
generale). - 1. Il Ministro dei lavori pubblici puo'
impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade
le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro dei lavori pubblici puo' diffidare gli enti
proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso
in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministro della difesa".
"Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di
tutela della salute, nonche' per esigenze di carattere
militare puo', conformemente alle direttive del Ministro
dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con
apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, puo' vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anro, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di
greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli
intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2
sono esercitati dal comandante della regione militare
territoriale.
4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi:
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la
marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per
territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal
sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente.
In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
adottati anche senza la preventiva comunicazione al
concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare
la circolazione delle strade interne aperte all'uso
pubblico e' riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al
comandante di porto capo di circondario, i quali vi
provvedono a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le
aerostazioni siano affidate in gestione a enti o societa',
il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le societa' interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b),
possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
accertate necessita', deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art.
2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la
precedenza e' stabilita dagli enti proprietari sulla base
della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso
di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro
dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota
con i prescritti segnali da installare a cura e spese
dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente a proprietario della strada a precedenza,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti
l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire
l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade
a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti
stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con
proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1
e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila. Se la violazione e' commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonche' della sospensione
della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a lire
centoquarantunomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e
limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e'
del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila; qualora la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di' violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio finche' non spiri il termine del divieto di.
circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in
un luogo vicino in cui effettuare la sosta, Di quanto sopra
e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente e' da due a sei
mesi".