Art. 98.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)  alla   pianificazione  pluriennale  della  viabilita'   e  alla
programmazione,  progettazione, realizzazione  e gestione  della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del traffico  nazionale e da  quelle che congiungono la  rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
    b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  c)  alla  regolamentazione  della   circolazione,  anche  ai  sensi
dell'articolo 5  del decreto legislativo  30 aprile 1992, n.  285, ai
fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
  d)  alla determinazione  dei criteri  relativi alla  fissazione dei
canoni per le licenze e  le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
  e) alla  relazione annuale al Parlamento  sull'esito delle indagini
periodiche  riguardanti i  profili sociali,  ambientali ed  economici
della  circolazione stradale  ai  sensi dell'articolo  1 del  decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  f)   alla  informazione   dell'opinione   pubblica  con   finalita'
prevenzionali  ed  educative ai  sensi  dell'articolo  1 del  decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  g) alla definizione di standard  e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza  stradale e norme  tecniche relative alle strade  e loro
pertinenze  ed  alla  segnaletica  stradale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  h)  alle funzioni  di  indirizzo in  materia  di prevenzione  degli
incidenti,  di sicurezza  ed  informazione stradale  e di  telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
  i) alla funzione di  regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi  di sicurezza  pubblica, di  sicurezza della  circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
  2. All'individuazione della rete  autostradale e stradale nazionale
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In
caso di mancato raggiungimento delle  intese nel termine suddetto, si
provvede nei  successivi sessanta  giorni con decreto  del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri.
  3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade
e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
  a) alla determinazione  delle tariffe autostradali e  ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
  b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  c) all'approvazione  delle concessioni di costruzione  ed esercizio
di autostrade;
  d) alla  progettazione, esecuzione,  manutenzione e  gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
  e)  al controllo  delle concessionarie  autostradali, relativamente
all'esecuzione  dei  lavori di  costruzione,  al  rispetto dei  piani
finanziari e  dell'applicazione delle  tariffe, e alla  stipula delle
relative convenzioni;
  f) alla determinazione annuale  delle tariffe relative alle licenze
e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
  4.   La  Conferenza   unificata  esprime   parere  in   materia  di
pianificazione pluriennale  della viabilita' e di  programmazione per
la gestione  e il  miglioramento della  rete autostradale  e stradale
d'interesse   nazionale.  La   programmazione  delle   reti  stradali
interregionali avviene  tramite accordi  tra le  regioni interessate,
sulla  base  degli  indirizzi  generali  stabiliti  dalla  Conferenza
unificata.
 
          Nota all'art. 98:
            -  Il  D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
          strada)  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 1992, n. 114. Il testo degli
          articoli 1, 5 e 6 e' il seguente:
            "Art. 1 (Principi generali). -  1.  La  circolazione  dei
          pedoni,  dei  veicoli  e  degli  animali  sulle  strade  e'
          regolata  dalle   norme   del   presente   codice   e   dai
          provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto
          delle  normative  internazionali  e comunitarie in materia.
          Le  norme  e  i  provvedimenti  attuativi  si  ispirano  al
          principio   della   sicurezza   stradale,  perseguendo  gli
          obiettivi di una razionale gestione della mobilita',  della
          protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
            2.  Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito
          delle indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,
          ambientali ed economici della circolazione stradale.
            3.  Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione
          pubblica i  dati  piu'  significativi  utilizzando  i  piu'
          moderni  sistemi  di comunicazione di massa e, nei riguardi
          di   alcune   categorie   di   cittadini,   il    messaggio
          pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".
            "Art.   5   (Regolamentazione   della   circolazione   in
          generale). - 1.   Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'
          impartire  ai prefetti e agli enti proprietari delle strade
          le direttive per l'applicazione delle norme concernenti  la
          regolamentazione  della  circolazione  sulle  strade di cui
          all'art. 2.
            2. In  caso  di  inosservanza  di  norme  giuridiche,  il
          Ministro  dei  lavori  pubblici  puo'  diffidare  gli  enti
          proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel  caso
          in  cui  gli  enti  proprietari non ottemperino nel termine
          indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in  ogni
          caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle
          opere  necessarie,  con  diritto  di  rivalsa nei confronti
          degli enti medesimi.
            3.  I  provvedimenti  per   la   regolamentazione   della
          circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
          gli  organi  competenti  a  norma degli articoli 6 e 7, con
          ordinanze motivate e  rese  note  al  pubblico  mediante  i
          prescritti  segnali.  Contro  i  provvedimenti  emessi  dal
          comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso
          gerarchico al Ministro della difesa".
            "Art. 6 (Regolamentazione della  circolazione  fuori  dei
          centri abitati).  - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
          pubblica  o  inerenti alla sicurezza della circolazione, di
          tutela della salute,  nonche'  per  esigenze  di  carattere
          militare  puo',  conformemente  alle direttive del Ministro
          dei  lavori   pubblici,   sospendere   temporaneamente   la
          circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
          strade  o  su  tratti  di  esse.  Il prefetto, inoltre, nei
          giorni festivi o in particolari altri  giorni  fissati  con
          apposito  calendario,  da emanarsi con decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici,  puo'  vietare  la  circolazione  di
          veicoli  adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
          stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
            2. Il prefetto stabilisce, anno per  anro,  le  opportune
          prescrizioni  per  il  transito  periodico  di armenti e di
          greggi determinando, quando occorra, gli  itinerari  e  gli
          intervalli di tempo e di spazio.
            3.  Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2
          sono  esercitati  dal  comandante  della  regione  militare
          territoriale.
            4. L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza
          di cui all'art. 5, comma 3:
             a)  disporre,  per  il tempo strettamente necessario, la
          sospensione  della  circolazione  di  tutte  o  di   alcune
          categorie  di  utenti  per  motivi  di incolumita' pubblica
          ovvero per urgenti e improrogabili  motivi  attinenti  alla
          tutela  del  patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
          tecnico;
             b)  stabilire  obblighi,  divieti   e   limitazioni   di
          carattere  temporaneo  o  permanente  per ciascuna strada o
          tratto di essa, o per determinate categorie di  utenti,  in
          relazione   alle   esigenze   della   circolazione  o  alle
          caratteristiche strutturali delle strade;
             c)  riservare  corsie,  anche  protette,  a  determinate
          categorie  di  veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie, o a
          veicoli destinati a determinati usi:
             d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di  una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
             e)  prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti di mezzi
          antisdrucciolevoli  o  degli  speciali  pneumatici  per  la
          marcia su neve o ghiaccio;
             f)  vietare  temporaneamente la sosta su strade o tratti
          di strade per esigenze di carattere tecnico o  di  pulizia,
          rendendo  noto  tale  divieto  con i prescritti segnali non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati.
            5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
             a)  per  le  strade  e  le  autostrade statali, dal capo
          dell'ufficio  periferico   dell'A.N.A.S.   competente   per
          territorio;
             b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
             c)  per  le  strade  provinciali,  dal  presidente della
          provincia;
             d) per le strade comunali  e  le  strade  vicinali,  dal
          sindaco;
             e)  per le strade militari, dal comandante della regione
          militare territoriale.
            6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
          dell'ente proprietario della  strada  sono  esercitati  dal
          concessionario,  previa  comunicazione all'ente concedente.
          In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
          adottati  anche  senza  la  preventiva   comunicazione   al
          concedente, che puo' revocare gli stessi.
            7.  Nell'ambito  degli aeroporti aperti al traffico aereo
          civile e nelle aree portuali, la competenza a  disciplinare
          la   circolazione   delle  strade  interne  aperte  all'uso
          pubblico e' riservata rispettivamente  al  direttore  della
          circoscrizione  aeroportuale competente per territorio e al
          comandante  di  porto  capo  di  circondario,  i  quali  vi
          provvedono  a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
          del presente codice.   Nell'ambito degli aeroporti  ove  le
          aerostazioni  siano affidate in gestione a enti o societa',
          il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
          circoscrizione  aeroportuale  competente  per   territorio,
          sentiti gli enti e le societa' interessati.
            8.  Le  autorita' che hanno disposto la sospensione della
          circolazione di cui ai commi  1  e  4,  lettere  a)  e  b),
          possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
          accertate  necessita',  deroghe  o  permessi, subordinati a
          speciali condizioni e cautele.
            9. Tutte le strade statali sono a precedenza,  salvo  che
          l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
          intersezioni  in  relazione alla classifica di cui all'art.
          2, comma 2. Sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade  la
          precedenza  e'  stabilita dagli enti proprietari sulla base
          della classificazione di cui all'art. 2, comma 2.  In  caso
          di  controversia  decide,  con proprio decreto, il Ministro
          dei lavori pubblici. La precedenza deve  essere  resa  nota
          con  i  prescritti  segnali  da  installare  a cura e spese
          dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
            10. L'ente a  proprietario  della  strada  a  precedenza,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai  conducenti
          l'obbligo  di  fermarsi  prima di immettersi sulla strada a
          precedenza.
            11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
          appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente  deve   stabilire
          l'obbligo  di  dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di
          arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade
          a precedenza appartenenti  a  enti  diversi,  gli  obblighi
          suddetti  devono  essere  stabiliti  di intesa fra gli enti
          stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,  decide  con
          proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
            12.   Chiunque   non   ottempera   ai   provvedimenti  di
          sospensione della circolazione emanati a norma dei commi  1
          e  3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
          di  una  somma  da  lire  duecentotrentacinquemila  a  lire
          novecentoquarantamila.  Se  la  violazione  e' commessa dal
          conducente di un veicolo adibito al trasporto di  cose,  la
          sanzione  amministrativa  e'  del pagamento di una somma da
          lire    cinquecentottantasettemilacinquecento    a     lire
          duemilionitrecentocinquantamila.  In  questa ultima ipotesi
          dalla  violazione  consegue  la   sanzione   amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida per un
          periodo da uno a quattro mesi,  nonche'  della  sospensione
          della  carta  di  circolazione  del  veicolo  per lo stesso
          periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione  II,
          del titolo VI.
            13.  Chiunque  viola le prescrizioni di cui al comma 2 e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  lire  trentacinquemiladuecentocinquanta  a  lire
          centoquarantunomila.
            14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,   divieti   e
          limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centodiciassettemilacinquecento           a            lire
          quattrocentosettantamila.
            Nei  casi  di sosta vietata la sanzione amministrativa e'
          del     pagamento     di     una     somma     da      lire
          cinquantottomilasettecentocinquanta          a         lire
          duecentotrentacinquemila;   qualora   la   violazione    si
          prolunghi   oltre   le   ventiquattro   ore,   la  sanzione
          amministrativa pecuniaria e applicata per ogni  periodo  di
          ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
            15.  Nelle  ipotesi  di' violazione del comma 12 l'agente
          accertatore intima  al  conducente  di  non  proseguire  il
          viaggio  finche'  non  spiri  il  termine  del  divieto di.
          circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo  in  cui
          e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
          circolazione,  provvedere  a che il veicolo sia condotto in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta, Di quanto sopra
          e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante  la
          sosta  la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
          rimane  al  conducente.  Se  le  disposizioni  come   sopra
          impartite  non  sono  osservate, la sanzione amministrativa
          accessoria della sospensione della patente e' da due a  sei
          mesi".