Art. 99.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del
presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di
programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione
delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale
nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade di cui al comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli
enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale
per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di
programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite
alle province le funzioni di progettazione, costruzione e
manutenzione della rete stradale, secondo le modalita' e i criteri
fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di
rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante
accordi di programma tra le regioni interessate.
Nota all'art. 99:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.