Art. 149.

  1.  Nel  primo  comma dell'articolo 915 del codice civile la parola
"pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
 
           Nota all'art. 149:
            - Il testo vigente dell'art. 915 del codice civile,  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
            "Art. 915 (Riparazione di sponde e argini). - Qualora  le
          sponde  o  gli  argini  che servivano di ritegno alle acque
          siano stati in tutto o  in  parte  distrutti  o  atterrati,
          ovvero  per la naturale variazione del corso delle acque si
          renda necessario costruire nuovi  argini  o  ripari,  e  il
          proprietario   del  fondo  non  provveda  sollecitamente  a
          ripararli o a  costruirli,  ciascuno  dei  proprietari  che
          hanno  sofferto  o possono ricevere danno puo' provvedervi,
          previa autorizzazione del tribunale, che  provvede  in  via
          d'urgenza.
            Le   opere   devono   essere  eseguite  in  modo  che  il
          proprietario del fondo, in cui esse  si  compiono,  non  ne
          subisca    danno,   eccetto   quello   temporaneo   causato
          dall'esecuzione delle opere stesse.".