Art. 150.

  1.  Negli  articoli  1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e
1841  del  codice  civile,  la  parola  "pretore" e' sostituita dalla
parola "tribunale".
 
           Note all'art. 150:
            - Il testo vigente dell'art. 1211 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia). -
          Se   le   cose   non   possono  essere  conservate  o  sono
          deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia  sono
          eccessive,    il   debitore,   dopo   l'offerta   reale   o
          l'intimazione di  ritirarle,  puo'  farsi  autorizzare  dal
          tribunale  a  venderle  nei  modi  stabiliti  per  le  cose
          pignorate e a depositarne il prezzo.".
            - Il testo vigente dell'art. 1514 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  1514  (Deposito  della  cosa  venduta).  -  Se  il
          compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
          il  venditore  puo'  depositarla  per  conto  e a spese del
          compratore medesimo, in un  locale  di  pubblico  deposito,
          oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del
          luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
            Il  venditore  deve dare al compratore pronta notizia del
          deposito eseguito.".
            - Il testo vigente dell'art. 1515 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 1515 (Esecuzione  coattiva  per  inadempimento  del
          compratore).  - Se il compratore non adempie l'obbligazione
          di  pagare  il  prezzo, il venditore puo' far vendere senza
          ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
            La vendita e' fatta all'incanto a mezzo  di  una  persona
          autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
          cui  la  vendita  deve  essere  eseguita,  a  mezzo  di  un
          ufficiale giudiziario. Il venditore  deve  dare  tempestiva
          notizia  al  compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
          cui la vendita sara' eseguita.
            Se la cosa ha un  prezzo  corrente,  stabilito  per  atto
          della  pubblica  autorita'  o  da norme corporative, ovvero
          risultante da listini di borsa o da mercuriali, la  vendita
          puo'  essere  fatta  senza  incanto,  al prezzo corrente, a
          mezzo delle persone indicate nel comma precedente o  di  un
          commissario   nominato   dal  tribunale.  In  tal  caso  il
          venditore deve dare  al  compratore  pronta  notizia  della
          vendita.
            Il  venditore  ha  diritto  alla differenza tra il prezzo
          convenuto  e  il  ricavo  netto  della  vendita,  oltre  al
          risarcimento del maggior danno.".
            - Il testo vigente dell'art. 1841 del codice civile, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando il
          contratto   e'   scaduto,   la  banca,  previa  intimazione
          all'intestatario  e  decorsi  sei  mesi  dalla  data  della
          medesima,  puo'  chiedere  al tribunale l'autorizzazione ad
          aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento.
            L'apertura  si  esegue  con  l'assistenza  di  un  notaio
          all'uopo  designato  e  con  le  cautele  che  il tribunale
          ritiene opportune.
            Il tribunale puo' dare le disposizioni necessarie per  la
          conservazione  degli  oggetti  rinvenuti e puo' ordinare la
          vendita  di  quella  parte   di   essi   che   occorra   al
          soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
          spese.".