Art. 150. 1. Negli articoli 1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e 1841 del codice civile, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Note all'art. 150: - Il testo vigente dell'art. 1211 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia). - Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.". - Il testo vigente dell'art. 1514 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.". - Il testo vigente dell'art. 1515 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.". - Il testo vigente dell'art. 1841 del codice civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune. Il tribunale puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese.".