Art. 101.
               Trasferimento delle strade non comprese
            nella rete autostradale e stradale nazionale
  1.  Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai
sensi  dell'articolo  822 del codice civile e non comprese nella rete
autostradale  e  stradale  nazionale, sono trasferite, con il decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'articolo 98,
comma  2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni,
ovvero,  con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge  15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono  agli  enti  titolari  anche  il compito della gestione
delle strade medesime.
  2.  In  seguito  al  trasferimento  di  cui  al comma 1 spetta alle
regioni  o  agli  enti locali titolari delle strade la determinazione
dei  criteri  e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie,
delle   tariffe  relative  alle  licenze,  alle  concessioni  e  alla
esposizione   della   pubblicita'  lungo  o  in  vista  delle  strade
trasferite,  secondo  i  principi definiti con atto di indirizzo e di
coordinamento  ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.