Art. 97.
                         Funzioni soppresse
  1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
  a)  alla  classificazione  delle  infrastrutture  viarie  di grande
comunicazione  di  cui  all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n.
531;
  b)  all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di
cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
  c)   alla   definizione   dei  piani  di  priorita'  di  intervento
nell'ambito  del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge
n. 531 del 1982;
  d)   agli   interventi   per   il  Frejus,  concernenti  i  lavori,
l'assunzione   di   partecipazioni,  e  l'erogazione  di  contributi,
previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
  e)   all'unificazione   dei   sistemi   di   esazione  dei  pedaggi
autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
  f)  alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
  g)   al   riordino   del  sistema  delle  tariffe  di  pedaggio  in
concomitanza  con  la  predisposizione  del  piano  decennale, di cui
all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
  h)  alla  relazione  al  Parlamento  di  cui all'articolo 15, comma
ottavo, della legge n. 531 del 1982;
  i)   alla   definizione   del  programma  triennale  di  interventi
nell'ambito  del  piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3
ottobre 1985, n. 526;
  l)  alla  partecipazione  in societa' per azioni con sede in Italia
aventi  per  fine  lo  studio,  la progettazione, la costruzione e la
temporanea  gestione  di  autostrade in territorio estero, nel limite
del  10  per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28
dicembre 1982, n. 966;
  m)  al  versamento  dei contributi trentennali a carico dello Stato
non  ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma
primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
  n)  all'affidamento  a  trattativa  privata  a  professionisti  del
compito  di  redigere  progetti  per  un  periodo  di  3  anni di cui
all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
  o)  alla  predisposizione di un elenco delle strade statali e delle
autostrade  di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio
1961, n. 59;
  p)   alla   predisposizione   di   una   relazione   di   carattere
tecnicoeconomico  sull'attivita'  svolta  nell'esercizio precedente e
sui  rilevamenti  statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge n. 59 del 1961;
  q)  alla  costituzione  di  speciali uffici periferici di vigilanza
sulla   costruzione   di   autostrade  o  sull'esecuzione  di  lavori
eccezionali  di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59
del 1961;
  r)  alla  concessione  della  garanzia  per  mutui  e  obbligazioni
contratti  da  societa'  concessionarie  di  cui all'articolo 3 della
legge  24  luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo
1968, n. 382.