Art. 98.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)   alla   pianificazione  pluriennale  della  viabilita'  e  alla
programmazione,  progettazione,  realizzazione  e gestione della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del  traffico  nazionale  e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
    b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
  c)   alla  regolamentazione  della  circolazione,  anche  ai  sensi
dell'articolo  5  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
  d)  alla  determinazione  dei  criteri relativi alla fissazione dei
canoni  per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
  e)  alla  relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed economici
della  circolazione  stradale  ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  f)   alla   informazione   dell'opinione   pubblica  con  finalita'
prevenzionali  ed  educative  ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  g)  alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di  sicurezza  stradale  e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze  ed  alla  segnaletica  stradale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992;
  h)  alle  funzioni  di  indirizzo  in  materia di prevenzione degli
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
  applicata   ai   trasporti,  anche  mediante  iniziative  su  scala
  nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi  di  sicurezza  pubblica,  di sicurezza della circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
  2.  All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale
si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In
caso  di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si
provvede  nei  successivi  sessanta giorni con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri.
  3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade
e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
  a)  alla  determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
  b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
  c)  all'approvazione  delle concessioni di costruzione ed esercizio
di autostrade;
  d)  alla  progettazione,  esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
  e)  al  controllo  delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  al  rispetto dei piani
finanziari  e  dell'applicazione  delle tariffe, e alla stipula delle
relative convenzioni;
  f)  alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze
e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
  4.   La   Conferenza   unificata   esprime  parere  in  materia  di
pianificazione  pluriennale  della viabilita' e di programmazione per
la  gestione  e  il  miglioramento della rete autostradale e stradale
d'interesse   nazionale.   La   programmazione  delle  reti  stradali
interregionali  avviene  tramite  accordi tra le regioni interessate,
sulla  base  degli  indirizzi  generali  stabiliti  dalla  Conferenza
unificata.