Art. 99.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali, ai sensi
dell'articolo  4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le
funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del
presente   capo   e  tra  queste,  in  particolare,  le  funzioni  di
programmazione,  progettazione,  esecuzione,  manutenzione e gestione
delle  strade  non  rientranti  nella  rete  autostradale  e stradale
nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle
esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
  2.  La  progettazione,  esecuzione,  manutenzione  e gestione delle
strade  di cui al comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli
enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale
per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
  3.  Sono,  in  particolare,  trasferite alle regioni le funzioni di
programmazione  e  coordinamento  della  rete viaria. Sono attribuite
alle   province   le   funzioni   di   progettazione,  costruzione  e
manutenzione  della  rete  stradale, secondo le modalita' e i criteri
fissati dalle leggi regionali.
  4.  Alle  funzioni  di  progettazione, costruzione, manutenzione di
rilevanti  opere  di  interesse  interregionale  si provvede mediante
accordi di programma tra le regioni interessate.