Art. 79 (Agenzia di protezione civile) 1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile. 2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico- operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attivita' di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia. 4. L'attivita' dell'agenzia e' disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile. 5. L'agenzia e' soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 6. L'agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 79: - Per quanto concerne la legge 14 gennaio 1994, n. 20, si veda nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 43 del regio decreto n. 1611 del 1933 si veda in nota all'art. 72.