Art. 80 (Vigilanza) 1. L'agenzia e' sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attivita' dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, puo' chiedere di sospenderne l'esecutivita'. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno puo' chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimita' o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile. 2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.