Art. 80
                             (Vigilanza)

  1.   L'agenzia   e'   sottoposta   alla   vigilanza   del  ministro
   dell'interno,  che  esercita  poteri  di  indirizzo sull'attivita'
   dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia
   relative   ai  regolamenti,  al  bilancio  e  al  rendiconto  sono
   trasmesse   al   ministro   dell'interno  che,  nei  dieci  giorni
   successivi   alla   ricezione,   puo'   chiedere   di  sospenderne
   l'esecutivita'.   Nei   trenta   giorni  successivi,  il  ministro
   dell'interno   puo'  chiedere  una  nuova  delibera  del  comitato
   direttivo,  prospettando  le  ragioni di legittimita' o del merito
   del  rinvio.  In  assenza  di osservazioni i regolamenti diventano
   esecutivi  trascorsi  45  giorni  dalla ricezione. Il ministro del
   tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel
   termine  di  venti  giorni,  il  proprio  avviso  sull'ordinamento
   finanziario e contabile.
  2.  Fermi  i  controlli  sui  risultati, gli altri atti di gestione
   dell'agenzia,   comprese  le  variazioni  di  bilancio,  non  sono
   sottoposti a controllo preventivo.