Art. 81
                              (Compiti)

  1. L'agenzia svolge compiti relativi a:
    a)  la  formulazione  degli indirizzi e dei criteri generali, di'
   cui  all'articolo  107,  comma  1,  lettere  a)  e,  f)  n.  1,  e
   all'articolo  93,  comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
   marzo  1998,  n.112,  da  sottoporre  al ministro dell'interno per
   l'approvazione del consiglio dei ministri;
    b)   l'acquisizione  di  elementi  tecnici  sulla  intensita'  ed
   estensione   degli   eventi   calamitosi   per   la   proposta  di
   dichiarazione  dello stato di emergenza da parte del consiglio dei
   ministri,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  della legge 24
   febbraio 1992, n. 225;
    c)   le   attivita',  connesse  agli  eventi  calamitosi  di  cui
   all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
   n. 225, relative a:
      1)  l'approvazione,  d'intesa con le regioni e gli enti locali,
   dei   piani  di  emergenza  e  la  loro  attuazione,  compreso  il
   coordinamento   per   l'utilizzazione   delle   organizzazioni  di
   volontariato;
      2)  la  predisposizione  di  ordinanze,  di cui all'articolo 5,
   commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal
   ministro dell'interno;
      3)  la  rilevazione  dei  danni  e  l'approvazione  di piani di
   interventi  volti  al  superamento delle emergenze ed alla ripresa
   delle  normali  condizioni  di  vita,  da attuarsi d'intesa con le
   regioni e gli enti locali interessati;
    d)  l'attivita'  tecnico-operativa  volta  ad  assicurare i primi
   interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo
   14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    e)  lo  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli  incendi  boschivi,
   coordinando   anche   l'impiego   dei   mezzi   aerei   di   altre
   amministrazioni statali o delle regioni;
    f)  lo  svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
   di emergenza;
    g) l'attivita' di formazione in materia di protezione civile;
    h)  la  promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei
   rischi  naturali  ed  antropici,  finalizzate alla definizione dei
   fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio,
   alla  valutazione e riduzione della vulnerabilita' e allo sviluppo
   e  gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso
   dell'evento o dell'allarme tempestivo;
    i)  la  raccolta  sistematica, la valutazione e la diffusione dei
   dati   sulle   situazioni   di   rischio,   anche   attraverso  la
   realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio,
   d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
    l) l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate;
    m)  il  coordinamento  delle  organizzazioni  di volontariato per
   favorirne la partecipazione alle attivita' di protezione civile;
    n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali
   ed   internazionali  bilaterali  e  multilaterali  in  materia  di
   previsione  e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed
   a tutela della pubblica incolumita'.
  2.  Entro  il  mese  di febbraio l'agenzia predispone una relazione
   annuale  sullo  stato  della  protezione  civile  che  il ministro
   dell'interno presenta al Parlamento.
  3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
    a) per le attivita' di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d),
   del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    b)  per  la predisposizione di provvedimenti normativi in materia
   di  protezione  civile  e  nelle  materie  di  cui  al comma 1 del
   presente articolo.
  4.  L'agenzia  assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto
   tecnico-operativo  e  tecnico-scientifico  a  favore  di  tutte le
   amministrazioni pubbliche interessate.
  5.  I  compiti  di  cui  al  comma 1, lettere a) e i) e al comma 3,
   lettera  a),  sono  esercitati  attraverso intese nella conferenza
   unificata  ai  sensi  dell'articolo 107 del decreto legislativo 31
   marzo  1998,  n. 112. 1 compiti di cui al comma 1, lettere e), f),
   g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.
 
          Note all'art. 81:
            - Gli articoli 93 e 107 del citato decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, cosi' dispongono:
            "Art. 93 (Funzioni  mantenute  allo  Stato).  -  1.  Sono


          mantenute allo Stato le funzioni relative:
             a)  alla  responsabilita'  dell'attuazione dei programmi
          operativi multiregionali dei quadri comunitari di  sostegno
          con  cofinanziamento  dell'Unione  europea  e  dello  Stato
          membro,  escluse  la  realizzazione  e  la  gestione  degli
          interventi;
             b)  alla  programmazione,  progettazione,  esecuzione  e
          manutenzione  di  opere   pubbliche   relative   a   organi
          costituzionali    o    di    rilievo    costituzionale    o
          internazionale;
             c)  alla  programmazione,  progettazione,  esecuzione  e
          manutenzione  di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
          interesse nazionale con legge statale;
             d)  alla  programmazione,  progettazione,  esecuzione  e
          manutenzione  di opere in materia di difesa, dogane, ordine
          e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
             e)  alla  programmazione,  alla  localizzazione   e   al
          finanziamento  della  realizzazione  e  della  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria  degli  immobili  destinati   a
          ospitare   uffici  dell'amministrazione  dello  Stato,  nel
          rispetto delle competenze conferite  alle  regioni  e  agli
          enti  locali e fatte salve le procedure di localizzazione e
          quanto previsto dall'articolo 55;
             f) alla regolamentazione e alla vigilanza  relativamente


          al  sistema  di  qualificazione  degli  esecutori di lavori
          pubblici;
             g) ai criteri generali per l'individuazione  delle  zone
          sismiche  e  alle  norme  tecniche per le costruzioni nelle
          medesime zone;
             h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei  progetti
          delle  opere  di  competenza  statale ai sensi del presente
          articolo.
            2.  Resta  ferma  la  ripartizione di competenze prevista
          dalle vigenti leggi relativamente agli  interventi  per  il
          Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
            3.  Sono,  altresi',  mantenute  allo  Stato  le funzioni
          attualmente attribuite all'Autorita' per la  vigilanza  sui
          lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
            4.  Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma
          1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.".
            "Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai  sensi
          dell'articolo  1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
          1997, n 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
             a)  all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento   delle
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche, delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,
          delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
          territoriali e di ogni altra istituzione ed  organizzazione
          pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
          materia di protezione civile;
             b) alla deliberazione e alla  revoca,  d'intesa  con  le
          regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
          verificarsi degli eventi di  cui  all'art.    2,  comma  1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
             c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate,
          di  ordinanze  per l'attuazione di interventi di emergenza,
          per evitare situazioni di  pericolo,  o  maggiori  danni  a
          persone  o  a  cose,  per  favorire il ritorno alle normali
          condizioni di vita nelle aree colpite da eventi  calamitosi
          e  nelle  quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di
          emergenza di cui alla lettera b);
             d) alla determinazione dei criteri  di  massima  di  cui
          all'art.  8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
             e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le
          attivita' industriali, civili e commerciali;
             f) alle funzione operative riguardanti:
              1)  gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione
          dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle
          varie ipotesi di rischio;
              2) la predisposizione, d'intesa con le  regioni  e  gli
          enti  locali interessati, dei piani di emergenza in caso di
          eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          c),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  la loro
          attuazione;
              3) il soccorso tecnico urgente,  la  prevenzione  e  lo
          spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
          degli incendi boschivi;
              4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni  relative
          ai piani nazionali di emergenza;
             g)   la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e  la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
            2. Le funzioni di cui alle  lettere  a),  d),  e),  e  al
          numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata.".
            -  Si  trascrivono  gli articoli 2, 5 e 14 della legge 24
          febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale
          della protezione civile):
            "Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).
          -  1.    Ai  fini  dell'attivita'  di protezione civile gli
          eventi si distinguono in:
             a) eventi naturali o connessi con l'attivita'  dell'uomo
          che   possono   essere   fronteggiati  mediante  interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria;
             b)  eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria;
             c)  calamita'  naturali,  catastrofi o altri eventi che,
          per intensita' ed estensione, debbono  essere  fronteggiati
          con mezzi e poteri straordinari.".
            "Art.  5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
          Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera c), il Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro  per
          il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
          di   emergenza,   determinandone   durata   ed   estensione
          territoriale in stretto riferimento alla qualita'  ed  alla
          natura  degli  eventi. Con le medesime modalita' si procede
          alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza  al  venir
          meno dei relativi presupposti.
            2.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
            3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per
          sua  delega  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
          per il coordinamento della protezione civile, puo'  emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
            4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,  per
          sua  delega  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
          per  il  coordinamento   della   protezione   civile,   per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente articolo, puo' avvalersi di  commissari  delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto  della  delega  dell'incarico,  i  tempi   e   le
          modalita' del suo esercizio.
            5.  Le  ordinanze  emanate  in  deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
            6.  Le  ordinanze  emanate ai sensi del presente articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
            "Art.  14  (Competenze  del  prefetto). - 1. Il prefetto,
          anche sulla base del programma provinciale di previsione  e
          prevenzione,   predispone   il   piano   per   fronteggiare
          l'emergenza su tutto il territorio  della  provincia  e  ne
          cura l'attuazione.
            2.  Al  verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
          alle lettere b) e  c)  del  comma  1  dell'articolo  2,  il
          prefetto:
             a)  informa  il Dipartimento della protezione civile, il
          presidente della giunta regionale e la  direzione  generale
          della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  del
          Ministero dell'interno;
             b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza
          da attivare a livello provinciale,  coordinandoli  con  gli
          interventi dei sindaci dei comuni interessati;
             c)  adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare
          i primi soccorsi;
             d) vigila  sull'attuazione,  da  parte  delle  strutture
          provinciali  di  protezione  civile,  dei  servizi urgenti,
          anche di natura tecnica.
            3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato
          di emergenza di cui al  comma  1  dell'articolo  5,  opera,
          quale  delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
            4.  Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione
          dei servizi  di  emergenza  il  prefetto  si  avvale  della
          struttura  della  prefettura,  nonche'  di  enti e di altre
          istituzioni tenuti al concorso.".