Art. 82 (Organi) 1. Sono organi dell'agenzia: a) il direttore b) il comitato direttivo c) il collegio dei revisori dei conti 2. Il direttore e' scelto tra personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze. 3. Il comitato direttivo e' composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata. 4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.