Art. 82
                              (Organi)

  1. Sono organi dell'agenzia:
    a) il direttore
    b) il comitato direttivo
    c) il collegio dei revisori dei conti
  2.   Il   direttore  e'  scelto  tra  personalita'  con  comprovata
   esperienza  tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare
   tutte  le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo
   e a fronteggiare le emergenze.
  3.  Il  comitato  direttivo e' composto dal direttore dell'agenzia,
   che  lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di
   attivita'  dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della
   conferenza unificata.
  4.  Il  direttore  e  il comitato direttivo durano in carica cinque
   anni,  possono essere confermati una sola volta e vengono nominati
   con  decreto  del  presidente  del  consiglio dei ministri, previa
   deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
   dell'interno.
  5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente,
   da  due  componenti  effettivi  e  da due supplenti, che durano in
   carica  tre  anni  e sono rinnovabili una sola volta. I componenti
   del   collegio   sono   nominati  dal  ministro  dell'interno,  su
   designazione,  quanto  al presidente, del ministro del tesoro, del
   bilancio e della programmazione economica.