Art. 83
                    (Commissione grandi rischi e
             comitato operativo della protezione civile)

  1.  Operano  presso  l'agenzia  la  commissione  nazionale  per  la
   previsione  e  la  prevenzione  dei  grandi  rischi  e il comitato
   operativo  della  protezione  civile  di  cui agli articoli 9 e 10
   della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  2.  La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge
   attivita'  consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia
   di  previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e'
   presieduta dal direttore dell'agenzia ed e' composta da un docente
   universitario   esperto  in  problemi  di  protezione  civile  con
   funzioni  di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso
   di  assenza  o  di  impedimento,  da  esperti  nei vari settori di
   rischio,  da  due esperti designati dall'agenzia per la protezione
   dell'ambiente  e  per i servizi tecnici e da due esperti designati
   dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
   autonome di Trento e di Bolzano.
  3.  Il  comitato  operativo  della  protezione  civile  assicura la
   direzione   unitaria   ed  il  coordinamento  delle  attivita'  in
   emergenza,  stabilendo  gli interventi di tutte le amministrazioni
   ed  enti  interessati  al  soccorso.  E'  presieduto dal direttore
   dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa,
   da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  strutture  operative
   nazionali  di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n.
   225,  non  confluite  nell'agenzia  e che sono tenute a concorrere
   all'opera  di  soccorso  e  da  due rappresentanti designati dalle
   regioni.  Alle  riunioni  del  comitato possono essere invitate le
   autorita'  regionali  e  locali di protezione civile interessate a
   specifiche    emergenze.    Possono    inoltre   essere   invitati
   rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega
   dei  rispettivi  ministri,  riassumono  ed  esplicano  con  poteri
   decisionali,   ciascuno   nell'ambito   delle  amministrazioni  di
   appartenenza  ed  altresi' nei confronti di enti, aziende autonome
   ed  amministrazioni  controllati  o  vigilati, tutte le facolta' e
   competenze  in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione
   civile  e  rappresentano, in seno al comitato, l'amministazione di
   appartenenza nel suo complesso.
  5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla
   base  dei  piani  di  emergenza,  gli  interventi  e  la struttura
   organizzativa  necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da
   coordinare  con  il  prefetto  anche per gli aspetti dell'ordine e
   della sicurezza pubblica.
 
          Nota all'art. 83:
            - Si trascrivono gli articoli 9, 10  e  11  della  citata
          legge n.  225 del 1992:
            "Art.  9  (Commissione  nazionale  per la previsione e la
          prevenzione  dei  grandi  rischi).  -  1.  La   Commissione
          nazionale  per  la  previsione  e la prevenzione dei grandi
          rischi e' organo  consultivo  e  propositivo  del  Servizio
          nazionale  della protezione civile su tutte le attivita' di
          protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
          varie  ipotesi  di  rischio.  La  Commissione  fornisce  le
          indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di
          studio e ricerca in materia di protezione  civile,  procede
          all'esame   dei   dati   forniti   dalle   istituzioni   ed
          organizzazioni  preposte  alla   vigilanza   degli   eventi
          previsti  dalla  presente  legge  ed  alla  valutazione dei
          rischi connessi e  degli  interventi  conseguenti,  nonche'
          all'esame  di  ogni altra questione inerente alle attivita'
          di cui alla presente legge ad essa rimesse.
            2.  La  Commissione  e'  composta  dal  Ministro  per  il
          coordinamento  della  protezione civile, ovvero in mancanza
          da un delegato del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          che  la  presiede,  da  un docente universitario esperto in
          problemi  di  protezione   civile,   che   sostituisce   il
          presidente  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento, e da
          esperti nei vari settori del rischio.
            3. Della Commissione fanno  parte  altresi'  tre  esperti
          nominati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.
            4.   La   Commissione   e'  costituita  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega  ai sensi dell'art.  1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile,  da  emanarsi  entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge; con il medesimo decreto sono stabilite le  modalita'
          organizzative e di funzionamento della Commissione.".
            "Art.  10 (Comitato operativo della protezione civile). -
          1. Al fine  di  assicurare  la  direzione  unitaria  ed  il
          coordinamento  della attivita' di emergenza e' istituito il
          Comitato operativo della protezione civile.
            2. Il Comitato:
             a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti
          ai sensi dell'art. 14;
             b) valuta le notizie, i dati e le richieste  provenienti
          dalle zone interessate all'emergenza;
             c)  coordina  in  un  quadro  unitario gli interventi di
          tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
             d) promuove l'applicazione delle  direttive  emanate  in
          relazione  alle esigenze prioritarie delle zone interessate
          dalla emergenza.
            3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.  1,
          comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
          civile,  ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
          rappresentante del Governo a cio' delegato.
            4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri,
          su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed  esplicano
          con   poteri   decisionali,   ciascuno   nell'ambito  delle
          amministrazioni di appartenenza ed altresi'  nei  confronti
          di  enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o
          vigilati,  tutte  le  facolta'  e  competenze   in   ordine
          all'azione  da  svolgere  ai  fini  di  protezione civile e
          rappresentano,  in  seno  al Comitato, l'amministrazione di
          appartenenza nel suo complesso.
            5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono   stabilite   le   norme   per  il
          funzionamento del Comitato.
            6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate  le
          autorita'  regionali e locali di protezione civile. Possono
          inoltre essere invitati  rappresentanti  di  altri  enti  o
          amministrazioni.".
            "Art.  11 (Strutture operative nazionali del servizio). -
          1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
          nazionale della protezione civile:
             a)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale
          componente fondamentale della protezione civile;
             b) le Forze armate;
             c) le Forze di polizia;
             d) il Corpo forestale dello Stato;
             e) i Servizi tecnici nazionali;
             f)  i  gruppi  nazionali  di  ricerca scientifica di cui
          all'art. 17,
           l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni  di
          ricerca;
             g) la Croce rossa italiana;
             h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
             i) le organizzazioni di volontariato;
             l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
            2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
          della  protezione  civile, le strutture operative nazionali
          svolgono, a richiesta  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  le attivita' previste dalla presente legge nonche'
          compiti   di   supporto   e   consulenza   per   tutte   le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
            3.  Le  norme  volte   a   disciplinare   le   forme   di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali al Servizio  nazionale  della  protezione  civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni delle strutture operative nazionali alle  esigenze
          di protezione civile.".