Art. 83 (Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile) 1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal direttore dell'agenzia ed e' composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministazione di appartenenza nel suo complesso. 5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nota all'art. 83: - Si trascrivono gli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 225 del 1992: "Art. 9 (Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi). - 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa rimesse. 2. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. 3. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento della Commissione.". "Art. 10 (Comitato operativo della protezione civile). - 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attivita' di emergenza e' istituito il Comitato operativo della protezione civile. 2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a cio' delegato. 4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorita' regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.". "Art. 11 (Strutture operative nazionali del servizio). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.".