Art. 85
                             (Personale)

  1.  Lo  stato  giuridico  ed il trattamento economico del personale
   dell'agenzia   sono   disciplinati   con   appositi  strumenti  di
   contrattazione  integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto
   legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   con   previsione   di   una   separata   area   di
   contrattazione,   al  fine  di  tener  conto  adeguatamente  delle
   specificazioni  connesse  alla peculiarita' delle esigenze e delle
   corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla
   gestione delle emergenze.
  2.    L'agenzia    puo'    utilizzare   personale   dipendente   da
   amministrazioni  o  enti  pubblici,  secondo  le  disposizioni dei
   rispettivi ordinamenti.
  3.   Esperti  altamente  qualificati  possono  essere  assunti  con
   contratti  a  tempo  determinato  di diritto privato di durata non
   superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile  una  sola  volta  previa
   procedura di valutazione comparativa.
 
          Nota all'art. 85:
            -  L'art.  45  del  citato  decreto legislativo n. 29 del
          1993, cosi' recita:
            "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali a  integrativi).
          -  1.  La  contrattazione  collettiva si svolge su tutte le
          materie relative al rapporto di lavoro  ed  alle  relazioni
          sindacali.
            2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui
          rapporti  di  lavoro  formano  oggetto  delle  procedure di
          informazione  e  di  esame  regolate  dall'art.  10  e  dai
          contratti collettivi.
            3.   Mediante   appositi   accordi   tra   l'ARAN   e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi  dell'art.  47-bis,
          comma  4,  sono  stabiliti  i comparti della contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale  autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
          contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo sanitario quanto
          previsto dall'art. 15 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  502  e  successive modifiche.   Agli accordi che
          definiscono i comparti o le aree contrattuali si  applicano
          le  procedure  di  cui  all'art. 46, comma 1. Per le figure
          professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
          svolgono compiti di direzione o che  comportano  iscrizione
          ad  albi  oppure  tecnico  scientifici  e  di ricerca, sono
          stabilite discipline  distinte  nell'ambito  dei  contratti
          collettivi di comparto.
            4.  La  contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con il settore privato, la durata dei contratti  collettivi
          nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
          rapporti   tra   i   diversi    livelli.    Le    pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge   sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali  che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale  e  riguardare  piu'  amministrazioni.      Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione. Le clausole  difformi  sono  nulle  e  non
          possono essere applicate.
            5.  Le  pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti.".