Art. 86
                 (Primo inquadramento del personale)

  1.  Entro  il  termine  di  cui all'articolo 37, comma 1, l'agenzia
   provvede  all'inquadramento  del  personale  di ruolo del servizio
   sismico  nazionale  in servizio alla data di entrata in vigore del
   presente  decreto,  con  contestuale  soppressione  di tali ruoli;
   vengono  altresi'  inquadrati i vincitori di concorsi gia' banditi
   alla stessa data.
  2.  Entro  lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, personale
   di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione
   civile  e  dei  servizi antincendi del ministero dell'interno, che
   svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il
   personale  di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in
   servizio  presso  il  dipartimento  della  protezione civile della
   presidenza  del  consiglio dei ministri e il personale di ruolo di
   altre  amministrazioni  dello  Stato  e  di altri enti pubblici in
   posizione  di  comando  o fuori ruolo presso tutte le strutture di
   cui  all'articolo  79, comma 2. Il contratto integrativo definisce
   l'equiparazione  di  qualifiche  e  profili  professionali  per il
   personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
  3.  L'agenzia  succede  nei  rapporti di lavoro con il personale di
   ruolo  delle  strutture  di  cui  all'articolo  79,  comma 2, alle
   condizioni   economiche   e   normative   esistenti   al   momento
   dell'inquadramento   ed   i   dipendenti   mantengono   i  diritti
   antecedentemente maturati.