Art. 87 (Norme finali e abrogazioni) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse. 2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed e' soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.