Art. 87
                    (Norme finali e abrogazioni)

  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
   presente  decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi
   dell'agenzia.  Nei  successivi  sei  mesi  l'organizzazione  e  il
   funzionamento  dell'agenzia  sono  disciplinati con lo statuto e i
   regolamenti  e  ad  essa  sono  trasferiti  i compiti svolti dalle
   strutture   di   cui   all'articolo   79,  comma  2,  che  vengono
   contestualmente soppresse.
  2.  Sono  abrogati  gli  articoli  1, 4 e 7 della legge 24 febbraio
   1992,  n.  225,  ed  e'  soppresso  il  consiglio  nazionale della
   protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.