Art. 108 Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo. 2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni contrattuali, e' fatta salva la possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attivita' in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne da' tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.