Art. 108 
 
         Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' 
 
  1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono  soggetti  a
verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto,  salve
le eventuali leggi di settore e fermo restando  quanto  previsto  dal
presente capo. 
  2. Nei casi in  cui  le  particolari  caratteristiche  dell'oggetto
contrattuale  non  consentano  la  verifica  di  conformita'  per  la
totalita'  delle  prestazioni  contrattuali,  e'   fatta   salva   la
possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni  e  dei
servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque
idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 
  3. Nei casi in  cui  le  particolari  caratteristiche  dell'oggetto
contrattuale  non  consentano  l'effettuazione  delle  attivita'   di
verifica di conformita' secondo le disposizioni del presente capo, le
stazioni appaltanti effettuano le  attivita'  in  forma  semplificata
tenendo conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero
di documentazioni di contenuto  analogo,  attestanti  la  conformita'
delle   prestazioni   contrattuali   eseguite    alle    prescrizioni
contrattuali. 
  4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui  ai
commi 2 e 3 e ne da' tempestiva comunicazione all'esecutore  ai  fini
dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.