Art. 101 
 
 
                  Norme transitorie e di attuazione 
 
  1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del
Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto  di
nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma  3.  Ogni
riferimento nel presente decreto  al  Registro  unico  nazionale  del
Terzo settore  diviene  efficace  dalla  sua  operativita'  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 2. 
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini  e  per
gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri  Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale  e
Imprese sociali  che  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata  in  vigore.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i  propri  statuti
con le modalita' e  le  maggioranze  previste  per  le  deliberazioni
dell'assemblea ordinaria. 
  3. Il requisito dell'iscrizione al  Registro  unico  nazionale  del
Terzo   settore   previsto   dal   presente   decreto,   nelle   more
dell'istituzione del Registro medesimo,  si  intende  soddisfatto  da
parte  delle  reti  associative  e  degli  enti  del  Terzo   settore
attraverso  la  loro  iscrizione  ad  uno  dei  registri  attualmente
previsti dalle normative di settore. 
  4. Le reti associative, ove necessario, integrano,  entro  diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio
statuto secondo le  previsioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,
lettera b) e comma 2, pena l'automatica  cancellazione  dal  relativo
registro. 
  5. I comitati di gestione di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre  1997,  sono  sciolti  dalla
data di costituzione dei relativi OTC, e il loro  patrimonio  residuo
e'  devoluto  entro  novanta  giorni  dallo  scioglimento   al   FUN,
nell'ambito  del  quale  conserva  la  sua  precedente   destinazione
territoriale.  I  loro  presidenti  ne  diventano  automaticamente  i
liquidatori.  Al  FUN  devono  inoltre  essere  versate  dalle   FOB,
conservando la  loro  destinazione  territoriale,  tutte  le  risorse
maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di  cui
all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al  31
dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come
CSV in forza del decreto del Ministro  del  tesoro  8  ottobre  1997.
Successivamente a  tale  data,  tali  enti,  o  eventualmente  l'ente
risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati  ai  fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del  presente  decreto.
Nel caso di valutazione negativa, si  procede  all'accreditamento  di
altri enti secondo le  norme  del  presente  decreto.  All'ente  gia'
istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8  ottobre
1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene  agli  effetti  finanziari  e
patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 
  7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j),  non  si
applica alle cariche sociali in essere  al  momento  dell'entrata  in
vigore del  presente  decreto  e  fino  alla  naturale  scadenza  del
relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del
conferimento. 
  8. La perdita della qualifica di ONLUS, a  seguito  dell'iscrizione
nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore,  anche  in
qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi  di  scioglimento
dell'ente ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dagli
articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460, e articolo 4, comma 7,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Per  gli  enti
associativi, l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi
di scioglimento dell'ente, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano  anche  qualora
l'iscrizione al Registro unico nazionale del  Terzo  settore  avvenga
prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui  al  comma
10. 
  9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7,  della
legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore  delle
disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto  uno  specifico
monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia  di  cui  all'articolo
97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le  evidenze  attuative
che emergeranno nel periodo transitorio ai  fini  della  introduzione
delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. 
  10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli  77,  comma
10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,
del    Trattato    sul     funzionamento     dell'Unione     europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
  11. Al fine di aumentare il numero  dei  volontari  da  avviare  al
servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.
230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018,  di  47,2
milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro  per  l'anno
2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 
  12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2,  13  comma
3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3,  47  comma  5,  53
comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma  4,
76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83  comma  2,  e  96
comma 1 ove non diversamente disposto, sono  emanati  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 101: 
              - Si riporta l'art. 15 della citata legge  n.  266  del
          1991: 
              «Art. 15 (Fondi speciali presso le regioni). -  1.  Gli
          enti di cui all'art. 12, comma 1, del  decreto  legislativo
          20 novembre 1990, n. 356  ,  devono  prevedere  nei  propri
          statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo  dei
          propri proventi, al netto delle spese  di  funzionamento  e
          dell'accantonamento di cui alla  lettera  d)  del  comma  1
          dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione  di
          fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,  per
          il  tramite  degli  enti  locali,  centri  di  servizio   a
          disposizione delle organizzazioni  di  volontariato,  e  da
          queste  gestiti,  con   la   funzione   di   sostenerne   e
          qualificarne l'attivita'. 
              2. Le casse di risparmio, fino  a  quando  non  abbiano
          proceduto  alle  operazioni  di  ristrutturazione  di   cui
          all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del  1990,
          devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma  1
          del presente articolo una quota pari  ad  un  decimo  delle
          somme destinate ad  opere  di  beneficenza  e  di  pubblica
          utilita' ai sensi dell'art.  35,  terzo  comma,  del  regio
          decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni. 
              3. Le modalita' di attuazione delle  norme  di  cui  ai
          commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
          entro tre mesi dalla data di pubblicazione  della  presente
          legge nella Gazzetta Ufficiale.». 
              - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo  n.
          460 del 1997, si veda nelle note all'art. 89. 
              - Si riporta l'art. 4, comma 7, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              «Art. 4 (Esercizio di imprese). -  Le  disposizioni  di
          cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si  applicano
          a condizione che le associazioni interessate si  conformino
          alle seguenti  clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti
          costitutivi  o  statuti  redatti  nella   forma   dell'atto
          pubblico  o   della   scrittura   privata   autenticata   o
          registrata: 
                a) divieto di distribuire anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
                b) obbligo di devolvere il patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge; 
                c) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente   ogni   limitazione   in   funzione    della
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
                d) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
                e) eleggibilita' libera degli organi  amministrativi,
          principio del voto singolo di cui  all'art.  2532,  secondo
          comma, del codice  civile,  sovranita'  dell'assemblea  dei
          soci,  associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di   loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di voto ai sensi dell'art.  2532,  ultimo  comma,
          del codice civile e sempreche' le stesse abbiano  rilevanza
          a livello nazionale  e  siano  prive  di  organizzazione  a
          livello locale; 
                f)  intrasmissibilita'  della  quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa.». 
              - Per il testo dell'art. 148 del decreto del Presidente
          della Repubblica n.  917  del  1986,  si  veda  nelle  note
          all'art. 89. 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 106 del 2016,
          si veda nelle note al titolo. 
              - Per i  riferimenti  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 88. 
              - Si riporta l'art. 19 della legge 8  luglio  1998,  n.
          230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): 
              «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.».