Art. 104 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84,
comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo  X
secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della  legge  7
dicembre 2000, n. 383. 
  2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1,
si applicano agli enti iscritti  nel  Registro  unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 104: 
              - Per i riferimenti della legge n.  266  del  1991,  si
          veda nelle note all'art. 73.