Art. 65 Controllo sulle funzioni o attivita' esternalizzate 1. Relativamente alle funzioni o attivita' esternalizzate, il sistema di governo societario garantisce controlli di standard analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse fossero svolte direttamente dall'impresa. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono inclusi nella politica di gestione dei rischi. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa adotta idonei presidi organizzativi e contrattuali che consentano di monitorare costantemente le attivita' esternalizzate, la loro conformita' a norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure aziendali, ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonche' il rispetto dei limiti operativi e dei limiti di tolleranza al rischio fissati dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove il fornitore non rispetti gli impegni assunti o la qualita' del servizio fornito sia carente. I presidi sono altresi' finalizzati a garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 30-septies, comma 5, del Codice, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di servizi ha sede legale fuori dallo S.E.E. 3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 274, paragrafo 5 lettera d) degli atti delegati e dall'art. 30-septies del Codice, l'impresa che esternalizza attivita' o funzioni essenziali o importanti, adotta idonee misure per assicurare la continuita' della attivita' in caso di interruzione o grave deterioramento della qualita' del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di reinternalizzazione delle attivita', in linea con la politica di cui all'art. 61 del presente regolamento. 4. Se l'esternalizzazione di funzioni o attivita' essenziali o importanti e' effettuata nell'ambito del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice, l'ultima societa' controllante italiana: a) mantiene evidenza delle funzioni o attivita' esternalizzate e delle imprese o societa' che hanno esternalizzato, assicurando l'opportuna diffusione delle informazioni alle societa' del gruppo interessate; e b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la prestazione della funzione o attivita' a livello della societa' o impresa interessata.