Art. 65 
 
         Controllo sulle funzioni o attivita' esternalizzate 
 
  1. Relativamente  alle  funzioni  o  attivita'  esternalizzate,  il
sistema  di  governo  societario  garantisce  controlli  di  standard
analoghi a quelli che sarebbero attuati se le stesse  fossero  svolte
direttamente    dall'impresa.    I    rischi    specifici    connessi
all'esternalizzazione sono inclusi nella  politica  di  gestione  dei
rischi. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  l'impresa  adotta  idonei  presidi
organizzativi   e   contrattuali   che   consentano   di   monitorare
costantemente le attivita'  esternalizzate,  la  loro  conformita'  a
norme di legge e regolamenti e alle direttive e procedure  aziendali,
ai termini dell'accordo di esternalizzazione, nonche' il rispetto dei
limiti operativi e  dei  limiti  di  tolleranza  al  rischio  fissati
dall'impresa e di intervenire tempestivamente ove  il  fornitore  non
rispetti gli impegni assunti o la qualita' del servizio  fornito  sia
carente. I presidi sono altresi' finalizzati a garantire il  rispetto
delle condizioni di cui all'art. 30-septies, comma 5, del Codice, con
particolare riguardo alle ipotesi in cui il fornitore di  servizi  ha
sede legale fuori dallo S.E.E. 
  3. In coerenza con  quanto  previsto  dall'art.  274,  paragrafo  5
lettera d) degli atti delegati e  dall'art.  30-septies  del  Codice,
l'impresa  che  esternalizza  attivita'  o  funzioni   essenziali   o
importanti, adotta idonee misure per assicurare la continuita'  della
attivita' in  caso  di  interruzione  o  grave  deterioramento  della
qualita' del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati  piani  di
emergenza o di reinternalizzazione delle attivita', in linea  con  la
politica di cui all'art. 61 del presente regolamento. 
  4. Se l'esternalizzazione di  funzioni  o  attivita'  essenziali  o
importanti e' effettuata  nell'ambito  del  gruppo  di  cui  all'art.
210-ter,  comma  2,  del  Codice,  l'ultima   societa'   controllante
italiana: 
    a) mantiene evidenza delle funzioni o attivita' esternalizzate  e
delle  imprese  o  societa'  che  hanno  esternalizzato,  assicurando
l'opportuna diffusione delle informazioni alle  societa'  del  gruppo
interessate; e 
    b) assicura che l'accordo di esternalizzazione non pregiudichi la
prestazione della funzione o attivita' a  livello  della  societa'  o
impresa interessata.