Art. 66 
 
                   Poteri di intervento dell'IVASS 
 
  1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione di funzioni e attivita'
e la loro esecuzione rispettino le  condizioni  di  cui  al  presente
Capo. 
  2. Qualora, in considerazione della natura, della portata  e  della
complessita' dei rischi inerenti all'attivita'  dell'impresa  nonche'
della propria  posizione  finanziaria,  della  natura  dell'attivita'
esternalizzata, delle caratteristiche e della  posizione  di  mercato
del fornitore o della qualita' del servizio da questo  reso,  l'IVASS
ritenga che possa essere compromessa  la  sana  e  prudente  gestione
dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e
dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno  esercizio  delle
funzioni di vigilanza, puo'  imporre  all'impresa  di  modificare  il
contratto di esternalizzazione,  ovvero,  nei  casi  piu'  gravi,  di
recedere dal contratto, come previsto dall'art. 64, comma 1,  lettera
d).