Art. 66 Poteri di intervento dell'IVASS 1. L'IVASS verifica che l'esternalizzazione di funzioni e attivita' e la loro esecuzione rispettino le condizioni di cui al presente Capo. 2. Qualora, in considerazione della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa nonche' della propria posizione finanziaria, della natura dell'attivita' esternalizzata, delle caratteristiche e della posizione di mercato del fornitore o della qualita' del servizio da questo reso, l'IVASS ritenga che possa essere compromessa la sana e prudente gestione dell'impresa o arrecato pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei danneggiati, ovvero non sia consentito il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza, puo' imporre all'impresa di modificare il contratto di esternalizzazione, ovvero, nei casi piu' gravi, di recedere dal contratto, come previsto dall'art. 64, comma 1, lettera d).