Art. 103 
 
 
                         Scritture contabili 
 
    1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il  decreto  di
apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto  l'ultima
scrittura dei libri presentati. 
    2. I libri sono  restituiti  al  debitore,  che  deve  tenerli  a
disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.