Art. 104 
 
 
                     Convocazione dei creditori 
 
    1.  Il  commissario  giudiziale  deve  procedere  alla   verifica
dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture
contabili, apportando le necessarie rettifiche. 
    2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a
mezzo  posta  elettronica  certificata,  se  il  destinatario  ha  un
indirizzo  digitale  e,  in  ogni  altro  caso,   a   mezzo   lettera
raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la  residenza  del
creditore, un avviso contenente la data iniziale e  finale  del  voto
dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di  apertura,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare
un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a mezzo posta elettronica certificata. 
    3. Quando, nel termine di  quindici  giorni  dalla  comunicazione
dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto
dal comma 2 e nei casi di mancata consegna  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le
comunicazioni  si  eseguono  esclusivamente  mediante   deposito   in
cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3. 
    4. Quando la comunicazione prevista dal  comma  2  e'  sommamente
difficile per il rilevante numero dei creditori o per la  difficolta'
di  identificarli  tutti,  il  tribunale,  sentito   il   commissario
giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242. 
    5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la  votazione  deve
essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per  il  voto
e'  in  ogni  caso  comunicata   al   rappresentante   comune   degli
obbligazionisti. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.