Art. 105 
 
 
               Operazioni e relazione del commissario 
 
    1. Il commissario giudiziale redige l'inventario  del  patrimonio
del debitore  e  una  relazione  particolareggiata  sulle  cause  del
dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato  di  crisi  o  di
insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato
e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria
almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita  per
il voto dei creditori. 
    2. Nella relazione il commissario illustra le  utilita'  che,  in
caso di  liquidazione  giudiziale,  possono  essere  apportate  dalle
azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  che  potrebbero
essere promosse nei confronti di terzi. 
    3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il  commissario
giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione  integrativa  da
depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita'
di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima  della
data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 
    4. La relazione integrativa contiene, la comparazione  tra  tutte
le proposte depositate.  Le  proposte  di  concordato,  ivi  compresa
quella presentata dal debitore,  possono  essere  modificate  fino  a
venti giorni prima della data iniziale  stabilita  per  il  voto  dei
creditori. 
    5. Analoga relazione integrativa viene redatta  qualora  emergano
informazioni   che   i   creditori   devono   conoscere    ai    fini
dell'espressione del voto. Essa e'  comunicata  ai  creditori  almeno
quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.