Art. 263 bis 
 
Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di  cui  al  decreto
  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  in  materia  di  poteri
  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e'  inserito  il
seguente: 
    « 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9  del  regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di  servizi
di connettivita'  alle  reti  internet,  ai  gestori  di  altre  reti
telematiche o di telecomunicazione  nonche'  agli  operatori  che  in
relazione   ad   esse   forniscono   servizi    telematici    o    di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti  telematiche  o  di
telecomunicazione  che  integrano  gli   estremi   di   una   pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di  inibire  l'utilizzazione
delle reti delle  quali  sono  gestori  o  in  relazione  alle  quali
forniscono servizi, al fine di evitare la  protrazione  di  attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente  codice.  In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza  e
del  mercato  ai  sensi  del  primo  periodo  del   presente   comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino  a
5.000.000 di euro ». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale 
              1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
          di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo  anche  quale  autorita'
          competente per l'applicazione del regolamento  2006/2004/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre
          2004,  sulla  cooperazione  tra  le   autorita'   nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
          consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
              1-bis.   Anche   nei   settori   regolati,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
          confronti delle condotte dei professionisti  che  integrano
          una  pratica  commerciale  scorretta,  fermo  restando   il
          rispetto  della  regolazione  vigente,   spetta,   in   via
          esclusiva, all'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato, che la esercita  in  base  ai  poteri  di  cui  al
          presente articolo, acquisito il  parere  dell'Autorita'  di
          regolazione competente. Resta  ferma  la  competenza  delle
          Autorita' di regolazione  ad  esercitare  i  propri  poteri
          nelle ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che  non
          integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
          Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di  intesa
          gli aspetti applicativi e  procedimentali  della  reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
          non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
          al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di
          finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e'
          indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori
          interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
          cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato
          membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'articolo 14commi 2, 3 e 4, della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              3-bis. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, in conformita' a quanto disposto  dall'articolo  9
          del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo'  ordinare,  anche  in
          via cautelare, ai fornitori  di  servizi  di  connettivita'
          alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche  o
          di  telecomunicazione  nonche'  agli   operatori   che   in
          relazione  ad  esse  forniscono  servizi  telematici  o  di
          telecomunicazione la rimozione di  iniziative  o  attivita'
          destinate ai consumatori italiani e diffuse  attraverso  le
          reti telematiche o di telecomunicazione che  integrano  gli
          estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
          dei predetti ordini, disposti ai sensi del  primo  periodo,
          hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
          quali sono gestori o in  relazione  alle  quali  forniscono
          servizi, al fine di evitare  la  protrazione  di  attivita'
          pregiudizievoli per i consumatori  e  poste  in  essere  in
          violazione del presente codice. In caso di  inottemperanza,
          senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato ai sensi del  primo
          periodo  del  presente  comma,  l'Autorita'   stessa   puo'
          applicare una sanzione amministrativa fino a  5.000.000  di
          euro. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo,  a  quanto   disposto   dall'Autorita'   ai   sensi
          dell'articolo 14comma 2, della legge 10  ottobre  1990,  n.
          287,  l'Autorita'  applica  una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00  euro.  Qualora  le
          informazioni  o  la  documentazione   fornite   non   siano
          veritiere, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'articolo 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00 euro a5.000.000 euro, tenuto conto della  gravita'
          e della durata  della  violazione.  Nel  caso  di  pratiche
          commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3  e
          4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  10.000
          a5.000.000  euro.  Nei  casi  di  reiterata  inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'articolo 2598del codice civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dallalegge  22  aprile  1941,  n.  633  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma deldecreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.»