Art. 263 bis
Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il
seguente:
« 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi
di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a
5.000.000 di euro ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di
finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione. Nel caso di pratiche
commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'articolo 2598del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dallalegge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma deldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.»