Art. 226 
 
                        Clausola di salvezza 
 
  1. Le sanzioni penali  di  cui  agli  articoli  da  205  a  214  si
applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti come reati da
altre disposizioni. 
  2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224  si
applicano solo  se  i  medesimi  fatti  non  sono  gia'  puniti  piu'
gravemente da altre disposizioni.