Art. 228 
 
Estinzione del reato (decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
                          articolo 135-bis) 
 
  1. Le contravvenzioni punite con la  pena  dell'ammenda,  anche  se
alternativa a quella  dell'arresto,  possono  essere  estinte  se  la
consumazione e' dipesa da eventi inerenti a un  contesto  produttivo,
organizzativo, commerciale o comunque di lavoro  che  possono  essere
neutralizzati o rimossi e se dal fatto non e' derivato un danno. 
  2. Per consentire  l'estinzione  della  contravvenzione  accertata,
l'organo di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice  di  procedura  penale,
ovvero   la   polizia   giudiziaria   procedente   impartiscono    al
contravventore   un'apposita    prescrizione    fissando    per    la
regolarizzazione  un  termine  non  superiore  al  periodo  di  tempo
tecnicamente necessario e comunque  non  superiore  a  sei  mesi.  In
presenza di specifiche e documentate circostanze  non  imputabili  al
contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il
termine puo' essere prorogato per una sola  volta,  a  richiesta  del
contravventore,  per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  con
provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente  al  pubblico
ministero. 
  3. Copia della prescrizione e' notificata  o  comunicata  anche  al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale
opera il contravventore. 
  4. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche
misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose. 
  5. Resta fermo l'obbligo dell'organo  accertatore  di  riferire  al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. 
  6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai  sensi
del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione e'  stata
eliminata  secondo  le  modalita'  e  nel  termine   indicati   dalla
prescrizione. 
  7.  Quando  la  prescrizione  e'  adempiuta,  l'organo  accertatore
ammette il  contravventore  a  pagare  in  sede  amministrativa,  nel
termine di trenta giorni, una somma pari  ad  un  terzo  del  massimo
dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione   commessa.   Entro
centoventi  giorni  dalla  scadenza   del   termine   fissato   nella
prescrizione, l'organo accertatore  comunica  al  pubblico  ministero
l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento  della
predetta somma. 
  8. Quando la prescrizione non e' adempiuta, l'organo accertatore ne
da' comunicazione al pubblico ministero  e  al  contravventore  entro
novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  fissato  nella  stessa
prescrizione. 
  9.  Se  il   pubblico   ministero   acquisisce   notizia   di   una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da  privati  o
da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi
dall'organo  di  vigilanza  o  dalla  polizia  giudiziaria,  ne   da'
comunicazione all'organo di  vigilanza  o  alla  polizia  giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui ai  commi  precedenti.  In
tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il
pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo. 
  10. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso  dal  momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni  di  cui  ai
commi 7 e 9. 
  11. La sospensione del procedimento non preclude  la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti
del codice di procedura penale. 
  12. La contravvenzione e' estinta se il contravventore adempie alle
prescrizioni impartite  dall'organo  di  vigilanza  nel  termine  ivi
fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7. 
  13. L'adempimento in un tempo superiore  a  quello  indicato  dalla
prescrizione, ma comunque entro quello di  cui  al  comma  6,  ovvero
l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con
modalita' diverse da quelle indicate dall'organo  di  vigilanza  sono
valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis  del  codice
penale. 
 
          Note all'art. 228: 
              - Il testo dell'articolo 55  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.  La
          polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
          prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati  a
          conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli
          atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di   prova   e
          raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione
          della legge penale. 
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria. 
              3. Le funzioni indicate nei commi 1  e  2  sono  svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.». 
              - Il testo dell'articolo 347 del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1. Acquisita la notizia di reato, la  polizia  giudiziaria,
          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per
          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione. 
              2.  Comunica,  inoltre,   quando   e'   possibile,   le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e  di
          coloro che  siano  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
              2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
          prevista l'assistenza del difensore della persona  nei  cui
          confronti vengono  svolte  le  indagini,  la  comunicazione
          della notizia di reato e' trasmessa  al  piu'  tardi  entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 
              3.  Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti   indicati
          nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a  6),
          del presente codice, o di uno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso,  quando
          sussistono  ragioni  di  urgenza,  la  comunicazione  della
          notizia di reato e'  data  immediatamente  anche  in  forma
          orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza  ritardo
          quella scritta  con  le  indicazioni  e  la  documentazione
          previste dai commi 1 e 2. 
              4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria  indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.». 
              - Il testo dell'articolo 335 del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 335 (Registro delle notizie di reato).  -  1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito
          [c.p.p. 414]. 
              2. Se nel corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  le
          iscrizioni previste ai commi 1 e  2  sono  comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
              3-ter. Senza  pregiudizio  del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
              - Il testo dell'articolo 321 del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 321 (Oggetto  del  sequestro  preventivo).  -  1.
          Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una
          cosa pertinente al reato possa  aggravare  o  protrarre  le
          conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di
          altri reati, a richiesta  del  pubblico  ministero  [c.p.p.
          262, comma 3] il  giudice  competente  a  pronunciarsi  nel
          merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.  Prima
          dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice  per
          le indagini preliminari. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca [c.p. 240]. 
              2-bis. Nel corso del  procedimento  penale  relativo  a
          delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
          del codice penale il giudice dispone il sequestro dei  beni
          di cui e' consentita la confisca. 
              3. Il sequestro e' immediatamente revocato a  richiesta
          del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano
          mancanti, anche per fatti sopravvenuti,  le  condizioni  di
          applicabilita'  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno
          diritto di proporre impugnazione. Se  vi  e'  richiesta  di
          revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando
          ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
          al giudice, cui presenta richieste specifiche  nonche'  gli
          elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta
          e' trasmessa non oltre il giorno successivo  a  quello  del
          deposito nella segreteria. 
              3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
          e' possibile, per la situazione di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con
          decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
          prima dell'intervento del pubblico ministero, al  sequestro
          procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali,  nelle
          quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al
          pubblico ministero del luogo in cui il sequestro  e'  stato
          eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
          sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
          del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore  dal
          sequestro, se disposto dallo stesso pubblico  ministero,  o
          dalla ricezione del  verbale,  se  il  sequestro  e'  stato
          eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. 
              3-ter.  Il  sequestro  perde  efficacia  se  non   sono
          osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il
          giudice non emette l'ordinanza  di  convalida  entro  dieci
          giorni   dalla    ricezione    della    richiesta.    Copia
          dell'ordinanza e' immediatamente  notificata  alla  persona
          alla quale le cose sono state sequestrate.». 
              - Il testo dell'articolo  162-bis  del  codice  penale,
          cosi' recita: 
              «Articolo  162-bis  (Oblazione  nelle   contravvenzioni
          punite con pene alternative). - Nelle  contravvenzioni  per
          le  quali  la  legge   stabilisce   la   pena   alternativa
          dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo'  essere
          ammesso a pagare,  prima  dell'apertura  del  dibattimento,
          ovvero  prima  del   decreto   di   condanna,   una   somma
          corrispondente  alla   meta'   del   massimo   dell'ammenda
          stabilita dalla  legge  per  la  contravvenzione  commessa,
          oltre le spese del procedimento. 
              Con la domanda  di  oblazione  il  contravventore  deve
          depositare la somma corrispondente alla meta'  del  massimo
          dell'ammenda. 
              L'oblazione non e'  ammessa  quando  ricorrono  i  casi
          previsti   dal   terzo    capoverso    dell'articolo    99,
          dall'articolo  104  o   dall'articolo   105,   ne'   quando
          permangono  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato
          eliminabili da parte del contravventore. 
              In ogni altro  caso  il  giudice  puo'  respingere  con
          ordinanza la domanda  di  oblazione,  avuto  riguardo  alla
          gravita' del fatto. 
              La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della
          discussione finale del dibattimento di primo grado. 
              Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del
          presente articolo estingue il reato.».