Art. 229 
 
                 Sanzioni amministrative accessorie 
 
  1. L'autorita'  amministrativa  con  l'ordinanza-ingiunzione  o  il
giudice con la sentenza di condanna nel caso  previsto  dall'articolo
24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono  applicare  per  gli
illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 215 a 224,  tenuto
conto della natura e della gravita' dei fatti, le  seguenti  sanzioni
amministrative accessorie: 
    a) nel  caso  di  reiterazione  specifica  delle  violazioni,  la
sospensione dell'attivita' da  un  minimo  di  cinque  giorni  ad  un
massimo   di   tre   mesi,   ovvero   la   revoca   della    licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento  amministrativo  che
consente l'esercizio dell'attivita'; 
    b) per i fatti reiterati di particolare gravita'  dai  quali  sia
derivato un danno concreto, la definitiva cessazione dell'attivita' o
la  revoca  della   licenza,   dell'autorizzazione   o   dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'. 
 
          Note all'art. 229: 
              - Il testo dell'articolo 24  della  legge  24  novembre
          1981,  n.  689,  recante  "Modifiche  al  sistema  penale",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  24  (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora l'esistenza di un reato  dipenda  dall'accertamento
          di una violazione non costituente reato, e per  questa  non
          sia stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta,  il
          giudice penale competente a conoscere  del  reato  e'  pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa. 
              Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,  il
          rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche  senza  che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma dell'art. 14,  all'autorita'  giudiziaria  competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,  dispone  la  notifica  degli  estremi   della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine  per  il
          pagamento in misura ridotta. 
              Se l'autorita' giudiziaria non procede  ad  istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
              La persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nell'istruzione   o   nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
              Il pretore, quando provvede con decreto penale, con  lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
              La  competenza  del  giudice  penale  in  ordine   alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato o per difetto  di
          una condizione di procedibilita'.».