Art. 230 
 
                   Effetti della depenalizzazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto,
sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria superiore al massimo della pena  pecuniaria
originariamente prevista per il reato e a tali fatti non si applicano
le  sanzioni  amministrative  accessorie  introdotte   dal   presente
decreto. 
  3. L'autorita' giudiziaria  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  dispone  la
trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli  atti  dei
procedimenti  penali  relativi  ai  reati  trasformati  in   illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o  estinto  per
altra causa alla medesima data. 
  4.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero, che, in caso di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualunque  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale. 
  5.  Se  l'azione  penale  e'  stata  esercitata,  il  giudice,  ove
l'imputato o il pubblico ministero non si  oppongano,  pronuncia,  in
camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o  di  non
luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 2. 
  6. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti. 
  7. Entro il termine di sessanta giorni  dalla  notificazione  degli
estremi della violazione, l'interessato e' ammesso  al  pagamento  in
misura ridotta a norma dell'articolo  16,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. Il pagamento in misura  ridotta  e'  ammesso  anche  in
deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge. 
  8. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento. 
  9. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della legge 24  novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 230: 
              - Il testo  dell'articolo  16  della  citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta).- E' ammesso  il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».