Art. 231 
 
      Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione 
 
  1.   Le   somme   derivanti   dall'applicazione   delle    sanzioni
amministrative previste dai Capi I e  II  nonche'  dall'articolo  225
sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle
amministrazioni    competenti    all'adozione    del    provvedimento
sanzionatorio,  per  essere  destinate  ad  attivita'  dirette   alla
protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i
rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il
finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione. 
  2. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente  capo  sono
irrogate dalle autorita' cui e' attribuita ai sensi  dell'articolo  9
la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che
precedono. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  Titolo  XVI  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri  ne'  minori  entrate  per  il
bilancio dello Stato.