Art. 68 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, le parole «sei mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
anno». 
 
          Note all'art. 68: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  64  del  decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre  2000,  n.  300),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                "Art. 64 (Procedimento per decreto). - 1. Il pubblico
          ministero, quando ritiene che si debba  applicare  la  sola
          sanzione pecuniaria, puo'  presentare  al  giudice  per  le
          indagini   preliminari,   entro   un   anno   dalla    data
          dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel  registro
          di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
          richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione
          della sanzione pecuniaria, indicandone la misura. 
                2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
          di  una  sanzione  pecuniaria  diminuita  sino  alla  meta'
          rispetto al minimo dell'importo applicabile. 
                3. Il giudice, quando non accoglie la  richiesta,  se
          non  deve  pronunciare   sentenza   di   esclusione   della
          responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico
          ministero. 
                4. Si osservano le  disposizioni  del  titolo  V  del
          libro sesto e dell'articolo 557  del  codice  di  procedura
          penale, in quanto compatibili.".