Art. 68
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
anno».
Note all'art. 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 64 (Procedimento per decreto). - 1. Il pubblico
ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola
sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le
indagini preliminari, entro un anno dalla data
dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro
di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo,
richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione
della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta'
rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se
non deve pronunciare sentenza di esclusione della
responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del
libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili.".