Art. 88 Finalita' didattiche e articolazione del corso 1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato: a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000; b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento. 3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
Note all'art. 88: - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note all'art. 83. - Per il testo degli articoli 3, 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse.