Articolo 142. 
 
          Joint venture e affidamenti a imprese collegate. 
 
  1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: 
  a) da una joint venture, composta esclusivamente da  piu'  stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere una o piu' delle  attivita'
di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato  II  alla  direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; 
  b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint  venture
di cui fa parte. 
  2. Le disposizioni  del  codice  non  si  applicano,  altresi',  se
ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati: 
  a) da una  stazione  appaltante  o  ente  concedente  a  un'impresa
collegata; 
  b) da una joint venture, composta esclusivamente da  piu'  stazioni
appaltanti o enti concedenti per svolgere le attivita'  di  cui  agli
articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali  stazioni
appaltanti o enti concedenti. 
  3. La non applicabilita' di cui al comma 1 opera a  condizione  che
la joint venture  sia  stata  costituita  per  lo  svolgimento  delle
attivita' oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni  e
che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli  enti
concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari
durata. 
  4. La non applicabilita' di cui al comma 2 opera per gli appalti  e
concessioni di servizi e di lavori e per gli  appalti  di  forniture,
purche' almeno l'80 per cento  del  fatturato  totale  realizzato  in
media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo  conto  di
tutti i lavori, i servizi e le  forniture  prestate,  provenga  dalle
prestazioni rese alla stazione appaltante  o  all'ente  concedente  o
alle altre imprese cui e' collegata. 
  5.  Se,  a  causa  della  data  della  costituzione  o  di   inizio
dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi  tre
anni non e' disponibile, e' sufficiente che  l'impresa  dimostri,  in
base a proiezioni dell'attivita', che  probabilmente  realizzera'  il
fatturato di cui al comma 4. 
  6. Se piu' imprese collegate alla stazione  appaltante  o  all'ente
concedente con il quale formano un gruppo  economico  forniscono  gli
stessi o simili servizi, forniture  o  lavori,  le  percentuali  sono
calcolate  tenendo  conto  del  fatturato  totale   derivante   dalla
prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di
tali imprese collegate. 
  7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti comunicano: 
  a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; 
  b) la natura e il valore dei contratti considerati; 
  c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che
le relazioni  tra  la  stazione  appaltante  o  l'ente  concedente  e
l'impresa o  la  joint  venture  cui  i  contratti  sono  aggiudicati
soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.