Articolo 142. Joint venture e affidamenti a imprese collegate. 1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: a) da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte. 2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresi', se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati: a) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa collegata; b) da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attivita' di cui agli articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti. 3. La non applicabilita' di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attivita' oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata. 4. La non applicabilita' di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purche' almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all'ente concedente o alle altre imprese cui e' collegata. 5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, e' sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui al comma 4. 6. Se piu' imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate. 7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore dei contratti considerati; c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e l'impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.