Art. 18. Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono piu' convenzioni distinte, spettera' oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sara' dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.