(Trattato-art. 139)
 
                              Art. 139 
 
 
  Tutti gli oggetti, le macchine  e  i  materiali  provenienti  dalla
demolizione  delle  navi  da  guerra  austro-ungariche  di  qualunque
specie, navi  di  superficie  o  sommergibili,  non  potranno  essere
utilizzati se non per uno scopo puramente industriale o commerciale. 
 
  Essi non potranno essere venduti ne' ceduti all'estero.