(Regolamento-art. 188)
 
                              Art. 188. 
 
 
  Gli agenti indicati nell'articolo  178  del  presente  regolamento,
oltre  che  della  loro  gestione  personale,   rispondono   altresi'
dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel
proprio ufficio, anche se la  loro  assunzione  sia  stata  approvata
dalle autorita' competenti. 
 
  Tale responsabilita' non varia ne' diminuisce per la vigilanza, pel
sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri  funzionari
sulla gestione dei detti agenti.