(Regolamento-art. 189)
 
                              Art. 189. 
 
 
  Gli agenti della riscossione sono responsabili della  esazione  dei
diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorita'
competenti, secondo ne sia il caso. 
 
  Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di
cui hanno debito.