(Regolamento-art. 190)
 
                              Art. 190. 
 
 
  Gli agenti che hanno obbligo  di  riscuotere  entrate  dovute  allo
Stato a scadenze determinate, in  conformita'  di  liste  di  carico,
debbono  pagare  del  proprio  le  somme  non  riscosse,  quando  non
giustifichino, entro un mese dalla data della scadenza delle  singole
rate, di aver iniziato gli atti coercitivi contro i debitori  morosi,
o non comprovino con validi documenti l'inesigibilita' delle partite. 
 
  Quelle partite  che  non  possono  esser  dichiarate  assolutamente
inesigibili, rimangono iscritte a carico degli agenti. 
 
  Quando questi paghino del  proprio  le  somme  dovute  allo  Stato,
subentrano nelle azioni del medesimo a' termini di diritto.