(Regolamento-art. 192)
 
                              Art. 192. 
 
 
  Per le amministrazioni che hanno contabili principali  e  contabili
secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti  eseguiti
da questi ultimi si concentrano nella contabilita' dei primi. 
 
  I contabili principali pero' non rispondono dei fatti dei contabili
secondari, se non in quanto essi stessi sieno imputabili di  colpa  o
di trascuranza. 
 
  I contabili secondari sono al pari dei principali  sottoposti  alla
vigilanza del ministro delle  finanze  ed  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro  conto  giudiziale
da unirsi a corredo di quello del contabile principale.