(Regolamento-art. 194)
 
                              Art. 194. 
 
 
  Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni  di  denaro  o  di  cose
mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di  naturale
deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili,  se
essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti  dei
rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non  sia  imputabile
il danno, ne' per negligenza ne' per indugio frapposto nel richiedere
i provvedimenti necessari per la conservazione  del  danaro  o  delle
cose avute in consegna. 
 
  Non  possono  neppure  essere  discaricati  quando  abbiano   usato
irregolarita'  o   trascuratezza   nella   tenuta   delle   scritture
corrispondenti, e nelle spedizioni o nel  ricevimento  del  danaro  e
delle cose mobili. 
 
  Quando viene accordato il discarico, questo deve  risultare  da  un
decreto del ministro da cui l'agente dipende. 
 
  Tale decreto, pero',  vale  a  porre  in  regola  la  gestione  del
contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno  effetto
di legale  liberazione,  rimanendo  integro  e  non  pregiudicato  il
giudizio della Corte dei conti sulla responsabilita' dell'agente. 
 
  I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti.