Art. 196. Nei casi i di responsabilita' dei funzionari, i ministri da cui essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici, indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.