(Regolamento-art. 196)
 
                              Art. 196. 
 
 
  Nei casi i di responsabilita' dei funzionari,  i  ministri  da  cui
essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti  amministrativi
di loro competenza consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici,
indipendentemente e senza pregiudizio  del  procedimento  giudiziario
dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere  il  risultato
del procedimento stesso.