(Codice di procedura penale-art. 235)
 
                              Art. 235 
 
                 (Arresto obbligatorio in flagranza) 
 
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della  forza
pubblica devono arrestare  chiunque  e'  colto  in  flagranza  di  un
delitto  contro  la  personalita'  dello  Stato  punibile  con   pena
detentiva o con pena piu' grave, o di un altro delitto per  il  quale
la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo  a
un anno o una pena piu' grave. 
 
  Devono altresi' procedere all'arresto di chi  e'  stato  dichiarato
delinquente abituale,  professionale  o  per  tendenza,  o  si  trova
sottoposto a misura  di  sicurezza  personale,  degli  oziosi  e  dei
mendicanti, di coloro che non hanno residenza  fissa  nel  territorio
dello Stato e di coloro che sono  gia'  stati  condannati  alla  pena
della reclusione o ad una pena piu' grave, quando  sono  colti  nella
flagranza di qualsiasi delitto punibile con pena detentiva o con  una
pena piu' grave. 
 
  Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa,
l'arresto in flagranza deve essere eseguito  nei  casi  preveduti  da
questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale  od
agente di polizia giudiziaria o della  forza  pubblica  presente  nel
luogo di voler proporre la querela.