Art. 235 (Arresto obbligatorio in flagranza) Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto contro la personalita' dello Stato punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, o di un altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a un anno o una pena piu' grave. Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, degli oziosi e dei mendicanti, di coloro che non hanno residenza fissa nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o ad una pena piu' grave, quando sono colti nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con pena detentiva o con una pena piu' grave. Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.